Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Azione revocatoria nei confronti del fallimento: la Corte di Cassazione divisa in ordine all’esperibilità della stessa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 luglio 2017, n. 1894, depositata il 25 gennaio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito ad un’azione revocatoria ex art. 66 l.f. esperita da un fallimento nei confronti di un’altra procedura fallimentare. Nel caso di specie, due società a responsabilità limitata – quando erano ancora in bonis – avevano concluso un affare, avverso il quale la procedura fallimentare della prima società aveva esperito azione revocatoria ai sensi dell’art. 66 l.f. Avverso tale azione, accolta in primo grado, il fallimento della seconda società coinvolta aveva presentato ricorso in appello. La Suprema Corte, tenuta ad esprimersi in merito all’esperibilità dell’azione revocatoria in parola, ha richiamato l’esistenza di due orientamenti opposti: il primo, contrario all’esperibilità della stessa, poggia le proprie basi sul fatto che tale azione lederebbe la par condicio creditorum, con riferimento agli artt. 51 e 52 l.f.. Considerando il secondo orientamento, al contrario, l’azione revocatoria è possibile anche qualora sopravvenga il fallimento e la competenza a decidere spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento. La questione, pertanto, sarà trasmessa al Primo Presidente e, presumibilmente, rimessa alle Sezioni Unite.