Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare è sufficiente che la banca dimostri l’esistenza del proprio credito portando come prova il contratto di conto corrente e gli estratti conto

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 novembre 2017, n. 1450, depositata il 19 gennaio 2018, ha affermato che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, è sufficiente che la banca provi l’esistenza del proprio credito portando come prova il contratto di conto corrente e gli estratti conto. Nel caso di specie, il Giudice di secondo grado aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta dalla banca creditrice affermando che non era sufficiente la presentazione del contratto e degli estratti conto, ma che la banca avrebbe dovuto produrre anche l’estratto del proprio libro giornale. La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi nel caso de quo, ha cassato la decisione, affermando che – ai fini della prova del credito vantato – sono sufficienti il contratto di conto corrente e degli estratti conto, dalla data di stipula del contatto fino alla data di dichiarazione di fallimento.