Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Ai fini della prova della sussistenza dello stato di insolvenza rileva anche la domanda di ammissione alla procedura concordataria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2017, n. 2810, depositata il 6 febbraio 2018, ha affermato che, ai fini della dichiarazione di fallimento, rileva anche la domanda di ammissione alla procedura concordataria come prova dello stato di crisi in cui versa la società. Nel caso di specie, il ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato presentato da una s.r.l., la quale vantava un credito – nei confronti della società debitrice – documentato da quattro assegni bancari. In conformità alla decisione della Corte di Appello che aveva rigettato il ricorso presentato dalla società debitrice avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado. Le motivazioni alla base muovono dal fatto che – per i Supremi Giudici – la Corte di Appello aveva correttamente utilizzato come prova dell’avanzato stato di crisi della s.r.l. il fatto che la stessa avesse richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, e che per di più non fosse neppure stata in grado di sostenere le spese iniziali per la procedura concordataria; per contro, non assume rilevanza la circostanza che la società debitrice esponga un attivo superiore al passivo.