argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 febbraio 2018, n. 11365, depositata il 10 maggio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito ad un ricorso presentato da un curatore fallimentare avverso la sentenza delle corte di appello, che – in relazione ad un contratto preliminare che prevedeva il trasferimento di alcuni immobili da parte di una s.p.a. ad un soggetto in proprio – aveva accolto l’impugnazione proposta da quest’ultimo avverso la sentenza del tribunale di primo grado che aveva negato il trasferimento degli immobili in parola. Nel caso di specie, una società per azioni – successivamente fallita – aveva concluso un contratto preliminare che prevedeva il trasferimento di due immobili al promissario acquirente; tuttavia, la controparte – dal momento che non era stato dato corso al contratto preliminare – aveva richiesto il pignoramento dei due immobili, che era stato iscritto precedentemente alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Suprema Corte ha in parte accolto il ricorso del curatore affermando che, seppur egli aveva presentato istanza al fine di rendere improcedibile la procedura esecutiva, gli effetti del pignoramento in favore della massa creditizia non sono cessati, e a questi ultimi, dunque, spetterà il prezzo residuo.