Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - La distrazione di un bene in leasing integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: leasing - bancarotta fraudolenta patrimoniale

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 aprile 2018, n. 21933, depositata il 17 maggio 2018, ha affermato che risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale l’amministratore che, nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, abbia indebitamente utilizzato e poi distratto un bene condotto in leasing dalla società dallo stesso amministrata. Nello specifico, tale condotta integra il reato di cui all’art. 216, comma 1, n. 1) l.f., essendo evidente il pregiudizio arrecato ai creditori: quest’ultimo – prosegue la Suprema Corte – è, infatti, rappresentato sia dal costo economico dell’obbligo di restituzione del bene, che sorge in conseguenza dell’inadempimento contrattuale, sia dall’impossibilità per la curatela di monetizzare, in caso di opzione per lo scioglimento del contratto di leasing, l’eventuale credito di cui all’art. 72-quater l.f., ossia la differenza fra l’eventuale maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene sul mercato ed il residuo credito in linea capitale vantato dalla società di leasing.