argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 maggio 2018, n. 18082, depositata il 10 luglio 2018, ha affermato che, in caso di fallimento del terzo datore di pegno e di inadempienza del debitore principale, il creditore, che vuole far valere le proprie pretese creditorie, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, con conseguente esclusione della competenza del tribunale fallimentare. In altre parole, il creditore pignoratizio, non vantando alcun credito nei confronti del terzo fallito, è destinato a soddisfare le proprie ragioni al di fuori del concorso dei creditori della società fallita di cui all’art. 52 l.f.