Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Fallimento del terzo datore di garanzia: il creditore non deve insinuarsi al passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallimento terzo datore di garanzia - ammissione al passivo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 maggio 2018, n. 18082, depositata il 10 luglio 2018, ha affermato che, in caso di fallimento del terzo datore di pegno e di inadempienza del debitore principale, il creditore, che vuole far valere le proprie pretese creditorie, non deve avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, con conseguente esclusione della competenza del tribunale fallimentare. In altre parole, il creditore pignoratizio, non vantando alcun credito nei confronti del terzo fallito, è destinato a soddisfare le proprie ragioni al di fuori del concorso dei creditori della società fallita di cui all’art. 52 l.f.