argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 aprile 2018, n. 19743, depositata il 25 luglio 2018, è stata chiamata ad esprimersi in tema di responsabilità dei sindaci e ha affermato che, qualora gli stessi non abbiamo ottemperato ai propri doveri di vigilanza, omettendo di segnalare all’assemblea il compimento di atti di dubbia legittimità da parte degli amministratori, sono responsabili per i danni causati alla società. Nel caso di specie, gli amministratori di una s.r.l. avevano stipulato taluni contratti preliminari di vendita con alcune società, le cui conseguenze si erano rivelate in seguito dannose per gli affari della società stessa; ai sindaci, pertanto, veniva contestato di non aver sufficientemente vigilato sulle operazioni concluse dagli amministratori e, in particolare, secondo quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nell’ambito della causa mossa dalla società nei confronti dei sindaci, di non essersi opposti alla stipula dei contratti in questione, valutandone i contenuto, ponendo in essere iniziative volte ad evitare danni alla società. Secondo la Suprema Corte, l’omessa segnalazione all’assemblea da parte dei sindaci delle condotte degli amministratori, nonché l’omessa verbalizzazione del dissenso dei sindaci, sono condotte da ritenersi contrarie al principio di diligenza che vi è alla base dell’operato del collegio sindacale e, pertanto, nel caso de quo, sussiste la responsabilità dei sindaci.