Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - L’accesso alla procedura di concordato preventivo non è condizione sufficiente per l’ammissione al passivo del credito dell’attestatore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: ammissione la passivo del credito - corte di cassazione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 luglio 2018, n. 22785, depositata il 25 settembre 2018, ha precisato che, in caso di successivo fallimento di una società precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo, può non essere ammesso al passivo fallimentare il credito del professionista attestatore, qualora nella relazione ex art. 172 l.f. il commissario giudiziale abbia rilevato, oltre all’inattendibilità dei dati contenuti nella proposta concordataria, la presenza di gravi inesattezze nella relazione dell’attestatore. La correttezza dell’adempimento del professionista attestatore può essere pertanto contestata dal tribunale anche in sede fallimentare, non configurando l’ammissione alla procedura concordataria condizione sufficiente per l’ammissione al passivo del credito dell’attestatore.