Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - In caso di omessa dimostrazione, da parte del curatore, degli inadempimenti dei doveri del sindaco, il credito vantato da quest’ultimo deve essere ammesso allo stato passivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 maggio 2018, n. 24794, depositata il 9 ottobre 2018, ha affermato che il credito vantato dal sindaco della società fallita, a titolo di prestazioni professionali rese in favore della stessa, deve essere ammesso allo stato passivo del fallimento qualora il curatore non dimostri quali sono stati gli inadempimenti dei doveri del sindaco tali da rendere il credito inopponibile alla massa fallimentare. Nel caso di specie, il sindaco della società fallita presentava domanda di ammissione al passivo, che tuttavia veniva respinta dal curatore sulla base del fatto che – a suo dire – il sindaco non aveva né vigilato sull’operato dei soci né aveva sollecitato questi ultimi a presentare istanza di fallimento in proprio. Il giudice delegato, sulla base delle eccezioni sollevate dal curatore, provvedeva pertanto a escludere il credito del sindaco. Avverso tale decisione il creditore presentava ricorso in appello, che veniva accolto. Giunti, infine, in Cassazione su ricorso del fallimento, la Suprema Corte ha affermato che non è sufficiente che il curatore sollevi l’eccezione d’inadempimento dei doveri di vigilanza del socio, ma è necessario che venga dettagliato in che cosa consiste la negligenza, e che – sulla base dei principi dell’onere della prova – la dimostrazione dell’inadempimento spetta a colui che ha eccepito, ossia al curatore stesso. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, laddove il curatore non dettagli l’inadempienza, il decreto del giudice delegato non può essere motivato per relationem; nel caso de quo, pertanto, il giudice delegato avrebbe dovuto indicare nel proprio decreto, almeno per sommi capi, gli inadempimenti del sindaco.