Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il contratto di leasing nel fallimento e nel concordato preventivo (di Guido Bonfante)


Articoli Correlati: leasing

La sorte del contratto di leasing è sempre stato oggetto di accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza sia sul terreno più propriamente civilistico, sia, a maggior ragione quando questa fattispecie contrattuale deve misurarsi con una procedura concorsuale. A quest’ultimo riguardo le cose parrebbero aver subito una svolta in senso positivo con la riforma fallimentare che, come è noto, si è occupato espressamente del leasing con l’art. 72-quater. Purtroppo, come vedremo, molti problemi interpretativi sono rimasti sul tappeto. Vediamo perché. L’art. 72-quater l. fall. introdotto con la riforma fallimentare nel 2006 infatti non è certo un esempio di adamantina chiarezza il che non deve stupire se si considera il quadro generale che ha preceduto la formulazione della norma. Un quadro ove persistevano perduranti incertezze sulla natura del leasing sballottata, è il caso di dire, fra i contratti di locazione, vendita con riserva di proprietà e di finanziamento. Tutte incertezze che a loro volta si ribaltavano in particolare (ma non solo) nel trattamento del leasing in caso di fallimento dell’utilizzatore e scioglimento del contratto. Così nell’ipotesi del c.d. leasing traslativo, riconducibile alla vendita con riserva di proprietà, si tendeva a ritenere che il Curatore avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del bene, ma aveva per contro titolo a richiedere la restituzione dei canoni corrisposti salvo il riconoscimento al concedente ex art. 1526 c.c. all’equo compenso per l’uso della cosa ed esclusa la possibilità di insinuazione per i crediti relativi ai canoni post fallimento. Nell’ipotesi invece di leasing di godimento, riconducibile in questo caso alla locazione, il curatore poteva recedere dal contratto corrispondendo un giusto compenso per l’uso della cosa e restituendo altresì il bene, mentre i canoni pagati non erano ripetibili fatto salvo altresì il diritto dell’utilizzatore ad insinuarsi per i soli canoni scaduti e non pagati alla data di dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso nessuna pretesa poteva essere fatta valere per i canoni a scadere dopo la dichiarazione fallimentare. Tutte soluzioni che certo non soddisfacevano coloro che affermavano invece la natura di contratto di finanziamento del leasing, assimilabile nella sostanza ad un mutuo e che di conseguenza ritenevano che in questi casi spettasse al concedente, oltre alla restituzione del bene, il rimborso del capitale erogato e il riconoscimento degli interessi corrispettivi e di mora maturati alla data della dichiarazione di fallimento. Una posizione quest’ultima sostenuta inizialmente da una parte minoritaria della dottrina e della stessa giurisprudenza, ma che nel tempo ha acquistato più forza mano a mano che la pratica del [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio