Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il contenzioso bancario e finanziario. Antinomia fra norme primarie e norme secondarie e interazioni fra giudizio civile e giudizio penale: spigolature di matematica finanziaria (di Luciano M. Quattrocchio Bianca M. Omegna)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici - 3. Segue: la nozione di sinallagma finanziario. Definizione di 'operazione finanziaria' - 4. Il quadro normativo di riferimento - 5. La matematica finanziaria deterministica: i contratti di conto corrente - 6. Segue: il credito al consumo: finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e contratti di leasing - 7. L'ammortamento del mutuo - 8. Gli interessi di mora - 9. La matematica finanziaria dell'incertezza: le polizze unit linked e index linked - 10. Segue: gli interest rate swap, tra curve dei tassi e commissioni implicite - Note


1. Premessa

Con l’obiettivo di fornire lo strumentario di base, di natura sia tecnica sia giuridica, per affrontare con cognizione di causa le questioni riguardanti gli illeciti bancari e finanziari, saranno sviluppati – seppure soltanto per sommi capi – gli argomenti di seguito indicati: 1. Una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici. 2. Segue: la nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”. 3. La matematica finanziaria deterministica: i contratti di conto corrente. 4. Segue: il credito al consumo, tra finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e contratti di leasing. 5. L’ammortamento del mutuo. 6. Gli interessi di mora. 7. La matematica finanziaria dell’incertezza: le polizze unit linked e index linked. 8. Segue: gli interest rate swap, tra curve dei tassi e commissioni implicite.


2. Una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici

2.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse L’interesse è un valore assoluto e costituisce il “costo finanziario” del capitale. Esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione. Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “costo finanziario” del capitale – sul capitale medesimo. Esso viene normalmente espresso in misura percentuale [1]. Si ponga peraltro attenzione alla circostanza che la locuzione “per cento” potrebbe indurre in un errore applicativo. Infatti, l’espressione 10% (dieci per cento) deve essere interpretata – dal punto di vista matematico – nel senso di 10/100 (dieci diviso cento), e cioè della misura relativa di un interesse pari a 10 rapportato ad un capitale pari a 100; con l’ovvia conseguenza che 10% equivale a 10/100 = 0,10. La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “Tasso Annuo”, il “Tasso Periodico”, il “Tasso Effettivo”, il “Tasso Nominale”, il “Tasso Reale”, ecc. – con significati profondamente diversi. Il “Tasso Annuo” è il tasso di interesse rapportato ad anno; esso può essere capitalizzato n volte all’anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito) [2]. La capitalizzazione degli interessi n volte al­l’anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi ed assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi è di norma avvenuta, sino ad oggi, trimestralmente (n = 4) [3]. La capitalizzazione degli interessi è indicata, nell’art. 1283 c.c. con l’e­spressione “anatocismo”, dal greco “anà” – nel significato di “sopra” – e “tokòs” – nel significato di “prodotto” –; ossia “interesse prodotto [continua ..]


3. Segue: la nozione di sinallagma finanziario. Definizione di 'operazione finanziaria'

Un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo [9]. Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “equivalenza finanziaria”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa. L’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “direzione”, “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”. L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa. In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l’esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento –, che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “costo finanziario” dell’operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso. Un’operazione finanziaria un po’ più articolata è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso rateale ovvero nell’ipotesi di costituzione di un capitale. Il finanziamento con rimborso rateale può essere come di seguito rappresentato: La costituzione immediata di un capitale, a fronte di una rendita periodica limitata nel tempo, può avere la seguente rappresentazione: Il concetto di equivalenza finanziaria, nelle operazioni finanziarie più complesse sopra rappresentate, non muta: si tratta sempre di indifferenza (finanziaria) fra somme – in questo caso [continua ..]


4. Il quadro normativo di riferimento

4.1. Premessa Verrà, di seguito, inquadrata – per sommi capi – la disciplina civilistica e penalistica. 4.1.1. La disciplina civilistica L’art. 1815, comma 2, c.c. prevede che «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». 4.1.2. La disciplina penalistica L’art. 644, comma 1, c.p., stabilisce che «Chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000». Il successivo comma 2 prevede che «alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario». Il comma 3 dispone che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». 4.2. L’usura: usura originaria e usura sopravvenuta 4.2.1. Premessa L’art. 644, comma 4, c.p., come sostituito dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel reprimere il reato di usura, come si è detto prescrive che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». L’art. 2 della legge. n. 108 del 1996 attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d’Italia e l’ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari, stabilendo che i valori medi così rilevati siano pubblicati [continua ..]


5. La matematica finanziaria deterministica: i contratti di conto corrente

5.1. Il contenuto dell’estratto-conto L’informativa inviata periodicamente dalla banca si compone di due documenti distinti: l’estratto-conto vero e proprio e il riassunto a scalare. Nel presente paragrafo si illustrerà, in dettaglio, il contenuto dell’estratto-conto, mentre nel paragrafo successivo si esaminerà il contenuto del riassunto a scalare. L’estratto-conto è un documento contabile che, oltre a contenere l’indi­cazione delle generalità della banca e del correntista, riporta l’elenca­zione delle operazioni poste in essere nel periodo di tempo considerato (mese o trimestre) e l’indicazione della data nella quale le operazioni sono state poste in essere e della valuta attribuita dalla banca. A titolo esemplificativo, un estratto-conto potrebbe – in due trimestri consecutivi – avere la forma di seguito rappresentata:   Data contabile Data valuta Dare Avere Descrizione 31/12/2007 31/12/2007   20.000,00 Saldo iniziale 4/1/2008 4/1/2008 120.000,00   Addebito assegno 12/1/2008 15/1/2008   40.000,00 Versamento assegno 25/1/2008 25/1/2008 70.000,00   Bonifico in uscita 2/2/2008 5/2/2008   50.000,00 Versamento assegno 16/2/2008 16/2/2008 150.000,00   Addebito assegno 27/2/2008 27/2/2008   30.000,00 Bonifico in entrata 3/3/2008 3/3/2008 80.000,00   Bonifico in uscita 7/3/2008 10/3/2008   40.000,00 Versamento assegno 12/3/2008 12/3/2008 70.000,00   Addebito assegno 21/3/2008 21/3/2008   20.000,00 Bonifico in entrata 31/3/2008 31/3/2008 4.621,30   Addebito competenze     294.621,30   Saldo finale   Data contabile Data valuta Dare Avere Descrizione 31/3/2008 31/3/2008 294.621,30   Saldo iniziale 4/4/2008 4/4/2008 120.000,00   Addebito assegno 12/4/2008 15/4/2008   240.000,00 Versamento [continua ..]


6. Segue: il credito al consumo: finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e contratti di leasing

6.1. I finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio 6.1.1. Il quadro normativo La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, modificando l’art. 644 c.p., ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. “Tasso soglia”) [24]. Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dalMinistero del­l’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari all’Ufficio Italiano Cambi e alla Banca d’Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest’ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o T.E.G., calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni). Il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include tutte le com­ponenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – ed esprime il “costo” complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria. Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – come sottolineato dalla Banca d’Italia – «fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario». Secondo le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio Italiano Cambi (pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006), voce C4. (Trattamento [continua ..]


7. L'ammortamento del mutuo

7.1. Considerazioni di carattere generale Il piano di ammortamento è un procedimento attraverso il quale un finanziamento, normalmente erogato dal sistema bancario, viene pagato ratealmente. Esistono diversi piani di ammortamento [28], fra i quali: L’Ammortamento a rate costanti (francese). L’Ammortamento con quote capitali costanti (italiano). Il piano utilizzato dal sistema bancario italiano è quello alla francese, cioè a rate costanti. La rata, convenzionalmente indicata con la lettera maiuscola R, è costituita da una quota capitale, indicata con la lettera maiuscola C, e da una quota interesse, indicata con la lettera maiuscola I, ove:   R = C + I   Come si è detto R è costante nel tempo, mentre la quota capitale (C) cresce via via nel tempo e la quota interessi (I) decresce. La ragione è intuitiva: infatti, poiché – riducendosi il debito residuo – la quota interessi diminuisce – essendo computata su una base di calcolo che si riduce nel tempo – la quota capitale – ferma restando la rata – necessariamente aumenta. Vi sono due “condizioni di chiusura” del piano di ammortamento: la prima – per così dire – elementare e la seconda finanziaria. La condizione di chiusura elementare è intuitiva e non richiede nozioni particolarmente sofisticate di matematica finanziaria. In particolare, indicando con la lettera D il debito iniziale, la condizione di chiusura elementare richiede che la somma delle quote capitale coincida con il debito iniziale; e cioè   D = C1 + C2 + … Cn   Muovendo dalla condizione di chiusura elementare, si comprende agevolmente come il piano di ammortamento alla francese non “incorpori” l’effetto anatocistico e, cioè, di capitalizzazione degli interessi. Infatti, gli interessi che compongono le rate dei diversi periodi sono calcolate sul debito residuo del periodo precedente; e cioè.   I1 = D0 x i I2 = D1 x i In = Dn-1 x i   Come è facile rilevare, non si determina, dunque, alcun effetto anatocistico, giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sulla quota capitale e non invece su quest’ultima maggiorata degli interessi (che via via vengono pagati). La condizione di chiusura finanziaria potrebbe, al [continua ..]


8. Gli interessi di mora

8.1. L’elaborazione giurisprudenziale Una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia [30] affronta la tematica, di stringente attualità, se gli interessi moratori debbano essere calcolati ai fini dell’accertamento del tasso soglia, il cui superamento determinerebbe l’applicabilità della disciplina relativa all’usura. In virtù del superiore quadro normativo e regolamentare, si sono delineati in giurisprudenza tre orientamenti in merito all’individuazione degli interessi che debbano essere computati per calcolare il tasso soglia. Un primo, cui aderisce la Sentenza citata, accoglie un’ampia interpretazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., con la conseguenza che si considerano non dovuti anche gli interessi moratori che superino il limite soglia al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, salvo che il rapporto non si sia definito prima della entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 [31]. Una diversa opzione interpretativa invece ritiene che, nella determinazione degli interessi usurari, non possano essere computati gli interessi moratori, la cui funzione è diversa da quelli corrispettivi. In particolare, a sostegno di tale assunto, si è affermato che la natura degli interessi moratori sarebbe assimilabile alla penale [32]; di conseguenza, mentre gli interessi corrispettivi maturano con il passare del tempo, la mora è ricollegabile solo all’evento del ritardo nell’adempimento, fattispecie che le norme regolamentari emesse dalla Banca d’Italia prevedono sia esclusa dal calcolo del T.E.G. Si ritiene altresì che nel senso dell’esclusione dal calcolo usurario della mora per ritardo deponga la circostanza che per tali interessi, al pari della penale, è previsto un diverso controllo di congruità che si declina nel poter officioso del Giudice di ridurne l’ammontare in caso di manifesta eccessività, al fine di preservare l’equilibrio complessivo del sinallagma contrattuale, tenendo in considerazione complessivamente tutti gli oneri previsti in capo alla parte nell’ipotesi di inadempimento contrattuale. Un terzo orientamento giurisprudenziale, invece, ritenendo che nel calcolo degli interessi usurari rientrino anche quelli moratori, attribuisce un diverso rilievo sanzionatorio al superamento del tasso soglia. Più [continua ..]


9. La matematica finanziaria dell'incertezza: le polizze unit linked e index linked

9.1. Definizione di “operazione attuariale” Un’operazione attuariale consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, incerte nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo. Nelle operazioni attuariali deve essere verificato il rispetto della condizione di “equivalenza attuariale”; cioè, di indifferenza (attuariale) fra le somme – come si è detto incerte nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa. L’indifferenza, anche in tale caso, è valutata sulla base del procedimento di “capitalizzazione” ovvero di “attualizzazione”. La differenza sostanziale rispetto ad un’operazione finanziaria consiste nel fatto che l’“equivalenza attuariale” viene valutata attribuendo un “peso” – costituito dalla probabilità di un evento legato alla vita del contraente (morte o sopravvivenza) – a somme scadenti in epoca diversa; giacché le stesse formeranno oggetto di pagamento – o di incasso, a seconda del punto di vista – soltanto in funzione dell’evento medesimo. 9.2. Le polizze vita tradizionali Le polizze vita tradizionali rientrano nella nozione di “operazione attuariale”. Un esempio potrebbe essere il seguente: Tizio sottoscrive una polizza vita tradizionale che prevede il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento “morte dell’assicurato entro dieci anni dalla sottoscrizione”. Nella parte superiore (positiva) dell’asse temporale sono riportati i premi periodici (prestazioni dell’assicurato); nella parte inferiore (negativa) del­l’asse temporale sono riportati i premi naturali (prestazioni dell’assicura­tore), pesate sulla base del rischio demografico: Come si avrà modo di vedere, i premi di riserva consistono nella differenza fra i premi periodici e i premi naturali. La condizione di “equivalenza attuariale” è rispettata ove vi sia coincidenza fra il valore attuale – nel caso di attualizzazione delle somme – ovvero il valore capitalizzato – nel caso di capitalizzazione delle somme – dei premi periodici e il valore attuale (o il valore capitalizzato) dei premi naturali. Il tasso di attualizzazione o di capitalizzazione che conduce al rispetto [continua ..]


10. Segue: gli interest rate swap, tra curve dei tassi e commissioni implicite

10.1. Considerazioni di carattere generale 10.1.1. I contratti derivati sui tassi d’interesse: caratteri generali e tipologie applicative I contratti derivati su tassi d’interesse hanno la finalità di fronteggiare il fenomeno della variabilità dei tassi di interesse sulle operazioni finanziarie (es.: rischio di incremento dei tassi passivi oppure rischio di diminuzione dei tassi attivi). I principali contratti derivati su tassi di interesse sono i seguenti: “swap” su tassi di interesse o “interest rate swap” (I.R.S.), e relative varianti operative; “swap” sull’andamento della “curva dei rendimenti” o “Yield Curve Basis swap”; operazioni su tassi futuri, come, ad esempio, il “forward rate agreement” (F.R.A.); opzioni sui tassi di interesse, o “interest rate options” (I.R.O.). Nel paragrafo che segue vengono illustrati gli swap plain vanilla, mentre in un paragrafo successivo verranno presentati gli swap fuori standard e le opzioni sui tassi di interesse in quanto direttamente attinenti all’oggetto del­l’indagine. 10.1.2. Aspetti generali dei contratti di interest rate swap Il contratto di “swap” su tassi di interesse” o “interest rate swap” (I.R.S.) è un accordo stipulato fra due parti per scambiarsi nel tempo due diversi insiemi di flussi di cassa. L’I.R.S. è un’operazione realizzata sul mercato “over the counter”, vale a dire su un mercato non regolamentato; viene riferita ad un capitale di riferimento o “nozionale”, che non è oggetto di scambio, ma funge da parametro su cui commisurare gli interessi che verranno incassati o pagati dai contraenti. Nel caso più semplice di uno swap su tassi di interesse, le controparti si scambiano flussi di pagamento di interessi, calcolati utilizzando un tasso fisso contro uno variabile, detti “fixed rate” e “floating rate”, o due diversi tassi variabili, applicati a un capitale nozionale di riferimento. Se non sono presenti elementi di strutturazione e il nozionale è espresso nella stessa divisa, lo swap viene chiamato “plain vanilla”. Per convenzione, un soggetto è definito compratore dell’I.R.S. quando incassa il tasso variabile e paga il tasso fisso, mentre [continua ..]


Note