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L'insolvenza delle società a partecipazione pubblica
Maurizio Irrera-Marco Sergio Catalano
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Sommario:
1. Premessa: rapporti fra Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica e Codice della Crisi - 2. La valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a controllo pubblico alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. a), Codice della Crisi - 3. L’obbligo di predisposizione dei programmi di valutazione dei rischi di cui all’art. 6, comma 2, TUSP, come anticipazione del nuovo art. 2086, comma 2, c.c. - 4. I piani di risanamento di cui all’art. 14 TUSP - 5. Cenni sugli “strumenti di allerta” - NOTE
1. Premessa: rapporti fra Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica e Codice della Crisi
Il tema dell’insolvenza delle società a partecipazione pubblica riveste oggi particolare interesse non tanto riguardo alla vexata quaestio in merito alla fallibilità delle società pubbliche: l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 (“TUSP”), infatti, ha chiarito definitivamente che le norme sul fallimento e sulle procedure concorsuali minori trovano applicazione per le società a partecipazione pubblica [1]. Piuttosto, le disposizioni in materia concorsuale del TUSP assumono rilievo in quanto anticipatorie di alcune delle soluzioni adottate nel d.lgs. n. 14/2019 (“Codice della Crisi”). Diviene perciò utile una lettura combinata delle nuove norme dedicate alla crisi di impresa e di quelle dedicate all’insolvenza delle partecipate pubbliche, per almeno due ragioni. La prima è che, costituendo queste ultima una sorta di anticipazione di alcune soluzioni adottate dal Codice della Crisi, in particolare in materia di indicatori e gestione della crisi, possono essere impiegate anche al fine di interpretare le nuove regole introdotte dal Codice (così come, specularmente, alcune delle regole introdotte con il Codice possono essere impiegate per chiarire meglio la portata delle norme disciplinate dal TUSP). Il secondo motivo di interesse, invece, risiede nel fatto che, dall’entrata in vigore del Codice della Crisi [2], le norme del TUSP non verranno abrogate, [continua ..]
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2. La valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a controllo pubblico alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. a), Codice della Crisi
Un primo, rilevante, esempio della dialettica fra Codice della Crisi e TUSP, si rinviene nell’art. 6, comma 2, TUSP, per il quale le società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e informarne l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario redatta annualmente, a chiusura di ciascun esercizio [5]. Sino all’emanazione del Codice della Crisi, tuttavia, non vi era una nozione legislativa di “crisi”, ma solo di “insolvenza”, la quale, ai sensi del vigente art. 5, comma 2, legge fall., si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. I cenni legislativi alla “crisi” consentono solo di comprendere come essa sia meno grave dell’insolvenza. Si può assurgere ad esempio l’art. 160, comma 3, legge fall., per il quale, ai fini dell’accesso alla procedura di concordato preventivo «per stato di crisi si intende anche stato di insolvenza». Come noto, la norma si è resa necessaria per chiarire che, anche versando in situazione di insolvenza (e non solo di temporanea difficoltà), l’imprenditore può comunque accedere alle procedure concorsuali minori, senza necessariamente incorrere in fallimento. Anche alla luce di tali indicazioni legislative, in dottrina e [continua ..]
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3. L’obbligo di predisposizione dei programmi di valutazione dei rischi di cui all’art. 6, comma 2, TUSP, come anticipazione del nuovo art. 2086, comma 2, c.c.
Se da un lato, dunque, il Codice della Crisi aiuta a chiarire la portata dell’art. 6, comma 2, TUSP, fissando i contorni della nozione del rischio di crisi che deve costituire l’oggetto dei programmi di valutazione previsti dalla norma, proprio tali programmi costituiscono una sorta di anticipazione di una delle novità più interessanti e dirompenti del Codice della Crisi, vale a dire l’introduzione – ad opera dell’art. 375 – del secondo comma dell’art. 2086, c.c. La nuova norma, rientrante nel gruppo di disposizioni entrate in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione del Codice della Crisi, prevede che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale [7]». L’obbligo di predisporre adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, introdotto per le società quotate dall’art. 149, d.lgs. n. 58/1998, è stato esteso alle società per azioni di [continua ..]
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4. I piani di risanamento di cui all’art. 14 TUSP
L’art. 14, comma 2, TUSP prevede che, qualora nell’ambito dei programmi di valutazione dei rischi di cui all’art. 6, comma 2, TUSP, emergano segnali di crisi, l’organo amministrativo debba predisporre le iniziative necessarie per prevenirne l’aggravamento, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un piano di risanamento (la cui mancata adozione costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.). La norma manifesta l’esigenza – che ispira anche il Codice della Crisi – che il rischio di crisi venga per quanto possibile anticipato, quantomeno nell’ambito dei programmi annuali di valutazione dei rischi. Il piano di risanamento di cui all’art. 14, comma 2, TUSP assume un ruolo nevralgico nella soluzione della crisi delle società pubbliche, in quanto – ai sensi del successivo comma 4 – solo l’adozione di un piano che preveda il recupero dell’equilibrio delle attività economiche consente l’erogazione di ulteriori finanziamenti alla società in crisi da parte dell’amministrazione controllante. Va peraltro rilevato che vi è una lieve discrasia lessicale fra i commi 2 e 4 dell’art. 14, TUSP. Il primo, infatti, parla di “piano di risanamento”, mentre il comma 4 si riferisce ad un “piano di ristrutturazione”; si tratta, probabilmente, di un mero disallineamento terminologico e non di un preciso [continua ..]
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5. Cenni sugli “strumenti di allerta”
Un ultimo profilo su cui il TUSP ha anticipato il Codice della Crisi è quello dei c.d. “strumenti di allerta”. Ai sensi dell’art. 12, comma 1, Codice della Crisi, infatti «costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione». L’art. 14, comma 1, Codice della Crisi, poi, precisa che «gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi». Come peraltro si è avuto modo di vedere, prima del Codice della Crisi, già l’art. 14 TUSP poneva – e tuttora pone – chiaramente in capo agli organi di amministrativi e di controllo di società pubbliche [continua ..]
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NOTE