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Diritto societario europeo. Evoluzione e criticità
Aldo Frignani
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Sommario:
1. Introduzione - 2. I tre strumenti principali: a) le direttive - 3.b). I regolamenti - 4. La legislazione di settore (credito e banche, assicurazione, finanza e mercato mobiliare) - 5. Dove andiamo? E con quali strumenti? - NOTE
1. Introduzione
Concludendo 24 anni fa la voce “Società-Diritto della Comunità Europea” per l’Enciclopedia giuridica Treccani (scritta assieme alla Prof. Grosso) mi chiedevo se il diritto societario della Comunità avesse realizzato gli obiettivi del Trattato e auspicavo che nel futuro si potesse parlare di una sorta di sistema “federalista” nel diritto societario [1].Credo che il quesito come l’auspicio siano ancora attuali con l’aggravante di iniziative frammentarie e non coordinate verso un progetto unico [2]. Se guardiamo alle fonti, è vero che la materia del diritto delle società rimane appannaggio degli Stati membri e non è devoluta alla Comunità. Tuttavia troviamo nel Trattato di Roma, consci del fatto che le società sono forse il principale veicolo della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali le seguenti norme [di poco cambiate nei successivi Trattati, eccetto il marasma della numerazione]: [3] Art. 52,2°: garantisce la libertà di stabilimento alle persone fisiche quando vogliano costituire oppure divenire soci di, oppure gestire, una società. Art. 54. lett. g): inquadrato nelle norme volte alla “soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento” con l’equiparazione, operata dall’art. 58, tra società e persone fisiche il quale, dispone che la Commissione e [continua ..]
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2. I tre strumenti principali: a) le direttive
2.1. Scopi Il primo strumento è dato dalla scelta delle “direttive” per questi motivi: innanzitutto esse si raccomandano per la loro flessibilità permettendo di raggiungere i fini prescelti senza alterare il quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali; in secondo luogo conducono ad una armonizzazione e non ad un diritto uniforme, accontentandosi spesso il legislatore comunitario di una “soglia minimale” e lasciando agli Stati membri la libertà di emanare norme creanti diritti ed obblighi ulteriori. Nella direttive si è partiti dall’affrontare i problemi meno spinosi: dalla libera circolazione dei capitali alla tutela dei soci (di minoranza) ed alla tutela di alcuni stakeholders della società fino a quelli più discussi come la governance della stessa ed il riconoscimento delle società in caso di trasferimento transfrontaliero della sede. Fino al 2015, ne erano state emanate tredici. 2.2. Elenco La prima direttiva n. 68/151 era del 9 marzo 1968. Più volte modificata (da ultimo sostituita dalla direttiva n. 2009/101 CE, quale modificata dalla direttiva n. 2012/12 UE), essa era ed è intesa a facilitare e accelerare l’accesso del pubblico alle informazioni sulle società e concerne, tra gli altri aspetti, la validità degli obblighi assunti da una società e la nullità della stessa. Si applica a tutte le [continua ..]
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3.b). I regolamenti
La tecnica della direttiva, pur essendo utile per iniziare un percorso di armonizzazione, lasciava però agli Stati ampio margine di una disciplina diversa, per cui la seconda fase dell’intervento della Commissione in materia societaria è stata quella dei regolamenti, con i quali meglio si affrontavano i problemi di market failure. Si voleva istituire una disciplina unica (titolo europeo), come con successo è avvenuto più volte e sta avvenendo nel campo della proprietà industriale. 3.b.1). Società europea (SE) Dopo un lungo periodo di impasse (trent’anni di negoziati), il Consiglio ha adottato i due strumenti legislativi necessari alla creazione della società europea, ossia il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la direttiva n. 2001/86/CE che completa lo statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea. Il regolamento consente a una società di costituirsi sul territorio dell’UE sotto forma di società per azioni, “societas europaea” (SE). Sono previste varie possibilità per le imprese di almeno due Stati membri diversi che intendono costituire una SE: la fusione, la creazione di una holding, la creazione di una filiale o la trasformazione in SE. Il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni. Affinché tali [continua ..]
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4. La legislazione di settore (credito e banche, assicurazione, finanza e mercato mobiliare)
Ci si è resi conto ben presto che c’erano dei settori dell’economia in cui le società avevano bisogno di regole particolari. Intendiamo riferirci: al credito, all’assicurazione ed al mercato mobiliare. Credito e banche: Si comincia con la direttiva n. 77/780 del 12 dicembre 1977 sull’accesso all’attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. Per proseguire con la direttiva n. 83/349 del 13giugno 1983 sui bilanci annuali e consolidati che adatta al particolare settore creditizio e finanziario le regole dettate per le società di diritto comune. Al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi delle banche e degli altri istituti finanziari è dedicata la direttiva n. 73/183 del 28 giugno 1973 volta ad eliminare le restrizioni che impediscono ai soggetti (persone e società)”non residenti” di stabilirsi nel territorio di altro Stato e quivi esercitare l’attività creditizia alle stesse condizioni e con i medesimi diritti dei residenti. Il controllo globale da parte delle Autorità di Vigilanza dei Paesi comunitari sull’attività degli enti creditizi, anche se operanti in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è garantito dalla direttiva n. 86/635 dell’8 febbraio 1986 e successive modifiche ... Questi due diritti sono ormai realizzati senza grosse restrizioni, ma va notato che il settore ha cambiato completamente pelle per [continua ..]
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5. Dove andiamo? E con quali strumenti?
Da una superficiale scorsa della situazione fino ad oggi possiamo dedurre qualche conclusione e qualche auspicio per il futuro. 5.1. Siamo passati dalla libera circolazione dei capitali alla tutela dei soci (di minoranza) fino alla contendibilità dei mercati (fusioni transfrontaliere, dalla mobilità dei soggetti (diritto di stabilimento) all’economia finanziaria. Tuttavia, la disciplina dettata finora si è dimostrata inadeguata ai bisogni della società e comunque ad impedire market failures o spostamenti di sede fittizi. 5.2. Un problema, talvolta assai semplice da risolvere, si sparpaglia e si annacqua nei diversi organi aventi poteri legislativi (Parlamento, Consiglio, Commissione) oltre a quelli di cui bisogna acquisire il parere (Comitato economico e sociale, Consiglio delle Regioni, ecc.); il che rende il processo legislativo oltremodo complicato, con il risultato di norme “compromesso”. 5.3. Si passa dalle default rules ad un modello dirigistico che talvolta impedisce alle imprese quella flessibilità che i diritti societari nazionali le avevano garantito e di cui esse hanno bisogno. È il caso di alcune direttive generali e di alcune altre nel settore assicurativo. 5.4. Non ci si è resi sufficientemente conto che l’obiettivo di un diritto societario europeo [20] sarà irraggiungibile, non tanto a causa dei nazionalismi sulle regole ed istituti (che pure sono [continua ..]
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NOTE