Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il quadro normativo di riferimento nelle esecuzioni individuali (di Federica La Marca, Presidente della Sezione II Civile ed Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Torino.)


L’intervento illustra il quadro normativo di riferimento delle vendite giudiziarie nella nuova modalità telematica nell’ambito delle procedure esecutive individuali. La trattazione prende avvio dall’evoluzione normativa della materia e approfondisce le modifiche legislative intervenute – nel tempo – in punto di delega al professionista della fase di vendita e di obbligo di pubblicità sino all’istituzione del Portale delle Vendite Pubbliche. Centrale è, naturalmente, lo strumento della vendita in modalità telematica, del quale vengono individuati, dapprima, i soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento e le finalità e, successivamente, le fonti normative, con ampia analisi del disposto di cui all’art. 569 c.p.c. e del D.M. n. 32/2015, istitutivo del Registro dei gestori della vendita telematica e delle tre modalità di vendita, sincrona, asincrona e mista. Interessanti focus sono, infine, offerti su alcuni temi inerenti la nuova disciplina: scarsa alfabetizzazione digitale della popolazione italiana, figura del “presentatore” di cui alle Specifiche tecniche dell’art. 26 del D.M. n. 32/2015, scelta ministeriale di affidare la gestione informatica della vendita forzosa a un soggetto privato e criteri per la scelta del gestore della vendita telematica ad opera del giudice dell’esecuzione.

The regulatory framework for individual enforcement proceedings

The speech illustrates the regulatory framework of judicial sales in the new telematic mode in the context of individual enforcement proceedings. The dissertation starts from the regulatory evolution of the topic and analyzes the legislative changes that have occurred – over time – in terms of delegation to the professional of the sales phase and the obligation to advertise until the institution of the Public Sales Portal. Central is, of course, the tool of the telematic sale, of which are identified, at first, the subjects involved, the operating methods and the purposes and, subsequently, the normative sources, with large analysis of the provisions of article 569 of the Code of Civil Procedure and Ministerial Decree no. 32/2015, which has established the Register of telematic sales managers and the three sales methods, synchronous, asynchronous and mixed. Finally, interesting focuses on some topics related to the new legislation are offered: scarce digital literacy of the Italian population, figure of the “presenter” present in the Technical Specifications referred to in article 26 of Ministerial Decree n. 32/2015, ministerial choice to entrust with the computerized management of forced sale a private entity and criteria for the choice of the manager of the telematic sale by the judge.

Keywords: telematic forced sales – individual enforcement – legislation.

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Il tema che tratterò è volto a illustrare il quadro di riferimento normativo delle vendite giudiziarie in modalità telematica nelle procedure esecutive individuali. Prima occorre però fare un passo indietro per dare conto dell’evoluzione normativa precedente a tale innovazione per meglio comprenderne le ragioni e la funzione.

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SOMMARIO:

1. Cenni storici - 2. La delega ai professionisti - 3. La pubblicità - 4. Vendite telematiche in generale - 5. Fonti normative - 6. Art. 569 c.p.c. - 7. D.m. n. 32/2015 - 8. Le tipologie di vendita - 9. Il gestore della vendita telematica


1. Cenni storici

Fino alla fine del secolo scorso la disciplina delle esecuzioni immobiliari è stata relativamente immune da grosse novità. Secondo la disciplina codicistica vigente sino al 1998, le procedure esecutive venivano trattate interamente dal Giudice dell’esecuzione in tutte le fasi, ivi compresa la fase della vendita; la pubblicità legale veniva effettuata sul­l’albo del Tribunale e, per gli immobili, sul c.d. “FAL” (foglio annunzi legali della Provincia) e di regola il GE nell’ordinanza di vendita, ex art. 490 c.p.c., disponeva la pubblicità su uno o più quotidiani nazionali o locali; la vendita avveniva con incanto, in pubblica udienza, con l’ausilio del Cancelliere e dell’ufficiale giudiziario, con il sistema che il codice di procedura civile definiva delle “tre candele vergini”. Gli inconvenienti più rilevanti di questo sistema sono oggi evidenti: 1) il primo era dato dai tempi della procedura; le migliaia di procedure e di vendite giudiziarie gestite dai pochi giudici dell’esecuzione determinavano tempi lunghissimi di esitazione del bene; 2) il secondo era relativo ai costi: la pubblicità sui quotidiani era carissima e neppure funzionale posto che, al di là dell’at­tuale crisi dell’editoria cartacea, anche a quell’epoca una percentuale ben limitata di popolazione – e dunque di potenziali offerenti – leggeva i quotidiani. Il tutto era inserito in un sistema che sembrava non avere alcun interesse al celere svolgimento della procedura, che si traduceva nel lasciare i creditori assoluti arbitri dei tempi della procedura, potendo gli stessi influenzare tali tempi in vari modi, come ad esempio non eseguendo la pubblicità, non comparendo all’udienza di vendita, non dando impulso alla procedura, e ponendo così la procedura in una fase di stallo. E oltre a tali disfunzioni non vi era alcun interesse alla concreta e sostanziale tutela dell’aggiudicatario, non essendo prevista la generalizzata custodia del bene e la liberazione dello stesso a cura della procedura, e così rendendo poco appetibile l’acquisto di un immobile ad un’asta giudiziaria. Alla fine dello scorso secolo anche la materia dell’esecuzione è stata giustamente coinvolta dalle istanze di sensibilizzazione ai tempi della giustizia civile e del processo, sfociate prima di tutto nella modifica [continua ..]


2. La delega ai professionisti

La prima ha inciso sul profilo soggettivo. Il legislatore, evidentemente prendendo atto della mole di esecuzioni immobiliari gravanti in tutti i Tribunali sui Giudici dell’esecuzione e quindi dell’enorme arretrato dovuto anche in parte al pregiudizio cultural-giudiziario in base al quale la trattazione dell’ese­cuzione individuale civile rappresentava in passato una competenza ritenuta, un po’ snobisticamente, marginale rispetto alla cognizione, considerata competenza più prestigiosa (pregiudizio del tutto errato solo ove si consideri che, come sappiamo, il creditore ha più interesse al soddisfacimento del suo credito piuttosto che alla lettura di una pregevole sentenza), ha deciso di esternalizzare a liberi professionisti una parte delle procedure esecutive, e segnatamente la fase della vendita. Sono così state emanate la legge n. 302/1998 – che ha introdotto nel c.p.c. gli artt. 534 bis, 534 ter (per l’espropriazione mobiliare) e gli artt. 591 bis e 591 ter (per quella immobiliare) – che ha previsto la possibilità per il GE di delegare ai Notai le operazioni di vendita di mobili registrati e di immobili; e poi la legge n. 80/2005 che è intervenuta sull’istituto della delega prevedendo l’ampliamento delle categorie dei professionisti delegabili (anche avvocati e commercialisti). Infine il d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015, modificando l’art. 591 bis c.p.c., ha reso obbligatoria la delega al professionista e quindi ha disposto che la stessa sia la forma ordinaria della fase di liquidazione del bene immobile. Senza addentrarci ulteriormente nei profili normativi e pratici della delega al professionista, si può concludere che il legislatore ha scelto di rimettere ampie e essenziali fasi della procedura esecutiva (vendita, trasferimento, distribuzione) a soggetti esterni nell’ottica di una più tempestiva liquidazione senz’altro ampiamente compensativa dei relativi costi; ove si consideri che in un Tribunale di dimensioni quale quello di Torino sino agli anni 2000 operavano 7 giudici dell’esecuzione, addetti a tutte le fasi della procedura esecutiva, mentre ora le vendite da esecuzioni immobiliari sono espletate da circa 200 professionisti, appare evidente come il numero degli esperimenti di vendita ne risulti enormemente incrementato.


3. La pubblicità

L’altro profilo sul quale ha inciso il legislatore è quello della pubblicità, sul presupposto evidente che per raggiungere l’obiettivo della celere e fruttuosa liquidazione tale aspetto è sicuramente essenziale. Qui il discorso sarebbe più lungo e complesso; basti ricordare che, a seguito di numerose e frequenti modifiche normative, si è giunti, con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nell’era di Internet, con la previsione dapprima della facoltà (art. 490, comma 2, c.p.c.) di disporre la pubblicità “in appositi siti Internet” e poi (con la legge di conversione n. 80/2005) della obbligatorietà dell’inserimento dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del Giudice e della relazione di stima in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. L’in­dividuazione di tali siti è stata disciplinata dal decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 e attualmente, sul sito del Ministero della Giustizia, è reperibile l’elenco dei “Siti web autorizzati alla pubblicità delle aste immobiliari”, anche suddivisi per Corte d’Appello. Nel testo vigente sino al 26 giugno 2015 la pubblicità era quindi regolata, in base all’art. 490 c.p.c. nel seguente modo: affissione dell’avviso per tre giorni all’albo del Tribunale: obbligatoria; inserimento in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte (o della data dell’incanto) del­l’avviso, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima: obbligatoria; inserimento dell’avviso, nello stesso termine, una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali: obbligatoria; divulgazione dell’avviso con le forme della pubblicità commerciale: facoltativa. Sorgevano quindi in tale periodo le esigenze organizzative e di coordinamento finalizzate alla corretta effettuazione della pubblicità che determinavano, in quegli anni, la necessità di assicurare ai Tribunali una serie di servizi da parte di apposite società (quelle che gestivano e gestiscono i siti internet abilitati nell’elenco ministeriale) a [continua ..]


4. Vendite telematiche in generale

Veniamo quindi al tema specifico del mio intervento odierno. La vendita telematica prevede lo svolgimento della fase della vendita giudiziaria in tutto o in parte mediante lo strumento telematico. La novità si inserisce nell’ambito della valorizzazione del ricorso alla telematizzazione del processo civile: tuttavia in questo caso il ricorso allo strumento telematico, rispetto a quanto già accaduto per il processo civile in genere, ha un maggiore impatto in quanto, dal punto di vista soggettivo, non coinvolge solo soggetti professionali che rivestono i vari ruoli nell’ambito del processo (giudici, avvocati e cancellieri) ma anche soggetti solo occasionalmente coinvolti nel processo (gli offerenti) e, per altro verso, si traduce non già nella semplice telematizzazione di singoli atti processuali ma nello svolgimento vero e proprio, in via telematica, di un’intera fase del procedimento. La vendita telematica comporta infatti che: 1) l’offerta con gli allegati venga inviata in via telematica; 2) nel giorno ed ora fissati per l’esperimento della vendita, dinanzi al Professionista delegato, l’apertura delle buste e la conoscenza del loro contenuto avvenga mediante la piattaforma del gestore della vendita; 3) i rilanci vengano acquisiti telematicamente; 4) i tempi vengano scanditi dalla piattaforma telematica; 5) il verbale della vendita venga redatto telematicamente. Il ricorso allo strumento telematico nell’ambito della vendita è finalizzato ai seguenti scopi: 1) rendere il processo di espropriazione forzata nel suo complesso più efficiente, facendo leva, nello specifico, più che sulla maggiore rapidità di svolgimento dell’iter procedimentale, sui migliori risultati dallo stesso conseguibili, in termini di maggior realizzo; tale risultato è collegato alla possibilità di consentire, ricorrendo allo strumento telematico, la partecipazione alla vendita forzata di un numero di offerenti maggiore rispetto a quelli che vi prenderebbero parte ove questa venisse effettuata in modalità tradizionale, attesa la possibilità per offerenti, anche se lontani fisicamente, di partecipare alla vendita senza la necessità di spostamenti geografici; 2) consentire anche di accrescere la trasparenza delle operazioni di vendita, evitando turbative e interferenze che la presenza fisica degli offerenti all’atto e nel luogo della gara [continua ..]


5. Fonti normative

La normativa in materia di vendita forzata telematica è il risultato dei seguenti interventi, così riassunti cronologicamente: introduzione, nel 2009 (d.l. n. 193/2009 conv. con modificazioni dalla legge n. n. 24/2010), di una norma, nell’ambito delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile, ossia l’art. 161-ter, rubricata “vendita con modalità telematiche”, che è entrata in vigore nel febbraio 2010 e che prevede (al comma 1): “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche”; emanazione solo cinque anni più tardi (ossia nel 2015) del suddetto decreto del Ministro della Giustizia (d.m. 26 febbraio 2015, n. 32/2015, in vigore dall’8 aprile 2015) intitolato “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell’art. 161 ter disp. att. c.p.c.”; l’applicabilità di tale regolamento, ai sensi dell’art. 28 dello stesso, era prevista decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore” e quindi dall’aprile del 2016; introduzione della obbligatorietà per il giudice dell’esecuzione di ricorrere alla vendita telematica, nel 2014 (d.l. n. 90/2014 conv. con modificazioni dalla legge n. 114/2014) con riferimento all’espropriazione mobiliare (attraverso la modifica dell’art. 530 c.p.c.) e nel 2016 (d.l. n. 59/2016 conv. con modificazioni dalla legge n. 119/2016) con riferimento all’espropriazione immobiliare (attraverso la modifica dell’art. 569 c.p.c.); l’art. 4, comma 1, d.l. n. 59/2016 (conv. nella legge n. 119/2016) ha infatti sostituito alla espressione (comma 4 art. 569 c.p.c.) “con la stessa ordinanza il giudice può stabilire” l’espressione “il giudice stabilisce”; l’art. 4 comma 5 della legge n. 119/2016 ha previsto che l’obbligo della vendita telematica si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato dopo il [continua ..]


6. Art. 569 c.p.c.

L’art. 569, comma 4, in vigore dal 4 maggio 2016 ma per quanto detto applicabile, nel senso della obbligatorietà della vendita telematica, solo dal­l’aprile 2018, prevede: “Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’in­canto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”. La norma si riferisce all’ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c. e di delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c. emanata dal GE. La previsione del comma 4 dell’art. 569 c.p.c., là dove indica “con la stessa ordinanza” (riferendosi appunto all’ordinanza di autorizzazione alla vendita e di delega al professionista) parrebbe di per sé prevedere l’obbligo di ricorrere alla vendita telematica solo se la vendita non sia già stata autorizzata dal GE con tale ordinanza; tuttavia, per quanto sopra detto, l’obbligo di ricorrere alla vendita telematica è stato sancito – dall’art. 4 comma 5 della L. 119/2016 – per ogni vendita disposta dal GE o dal Professionista delegato dopo il 10.4.2018 e dunque anche per quelle in cui l’ordinanza di delega sia già stata emessa prima di tale data e per quelle in cui siano addirittura già stati espletati esperimenti di vendita ma sia necessario fissarne un altro: in sostanza la norma prevede la obbligatorietà della vendita telematica per tutte le vendite disposte dal GE o dal Professionista dal 10.4.2018. L’obbligatorietà della vendita telematica trova una deroga, prevista appunto al comma 4 dell’art. 569 c.p.c., solo nel possibile pregiudizio che il ricorso a tale strumento porti agli interessi dei creditori o al sollecito svolgimento della procedura. Il possibile pregiudizio per i creditori potrebbe individuarsi nel fatto che, stante la tipologia dell’immobile e le caratteristiche della ipotizzata platea di soggetti interessati, la vendita in modalità “tradizionale” potrebbe attirare un maggior numero di [continua ..]


7. D.m. n. 32/2015

Il decreto ministeriale disciplina: – al Capo II l’istituzione del registro dei gestori della vendita telematica, i requisiti per l’iscrizione e il relativo procedimento, gli obblighi del gestore; – al capo III l’iter procedimentale di svolgimento della vendita forzata immobiliare telematica, regolando le seguenti fasi: 1) presentazione dell’offerta di acquisto: che si articola, a sua volta, nella compilazione dell’offerta, nella sottoscrizione e nella trasmissione/deposito della stessa; 2) identificazione dell’offerente e verifiche preliminari allo svolgimento della gara (versamento della cauzione, regolarità delle offerte, ammissione); 3) tipologie di vendita.


8. Le tipologie di vendita

La Sezione II del Capo III del regolamento (d.m. n. 32/2015), agli artt. 21-24, disciplina le modalità di vendita telematica prevedendo tre tipologie: la scelta compete al Giudice dell’esecuzione e deve essere specificamente indicata nell’ordinanza di autorizzazione alla vendita e delega al Professionista; le tipologie sono: la vendita sincrona telematica; la vendita sincrona mista; la vendita asincrona. La vendita sincrona telematica, che si svolge tutta in modalità telematica (presentazione delle offerte, rilanci) prevede che, stabilita una certa ora di inizio della gara, i tempi in cui si debbono effettuare i rilanci e l’entità degli stessi, la gara si svolge con simultanea connessione degli offerenti e del delegato e si conclude con l’aggiudicazione al soggetto che ha effettuato l’ultimo maggiore rilancio. Rispetto a questa prima tipologia, la vendita sincrona mista si caratterizza per il mantenimento del doppio binario, nel senso che le offerte ed i rilanci possono essere eseguiti sia nelle forme tradizionali che con modalità telematiche. In questo modo si consegue l’indubbio vantaggio di consentire la partecipazione anche all’offerente che non voglia o non sia in grado di cimentarsi con lo strumento telematico, ma di contro la procedura diviene più complicata da gestire per il professionista delegato, in quanto gli impone di adottare accorgimenti atti a far conoscere agli offerenti telematici, partecipanti on line alla gara, i rilanci eventualmente eseguiti in modalità tradizionale davanti a lui. Inoltre va ancora aggiunto che la vendita mista spesso conduce ad una sostanziale inapplicazione della vendita telematica, poiché l’offerente, posto nella condizione di poter scegliere tra la modalità telematica e modalità tradizionale verosimilmente opta per quest’ultima soluzione. La vendita asincrona prevede invece che i rilanci, effettuati esclusivamente in via telematica, possano essere formulati in un lasso temporale predeterminato (per esempio entro le ore 12:00 del giorno “x”). Questo sistema, consentendo rilanci in un arco temporale sufficientemente ampio, e dispensando i soggetti coinvolti dalla necessità di essere simultaneamente connessi al portale del gestore della vendita telematica, è quello che rende la procedura meno dipendente da sistemi informatici, e quindi meno sofferente rispetto a [continua ..]


9. Il gestore della vendita telematica