Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La perizia e la consulenza tecnica in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Aspetti tecnico-ingegneristici (di Giorgio Chiandussi, Professore di Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino.)


L’intervento fornisce una introduzione al quadro di riferimento in materia di consulenze tecniche in ambito penale. La trattazione prende avvio dalla definizione della fattispecie, nonché dall’analisi del ruolo assolto dal consulente tecnico. Nell’analisi proposta, l’autore si sofferma sugli strumenti a supporto dell’attività, nonché sugli accertamenti tecnici da porre in essere. Infine, l’intervento fornisce interessanti riflessioni sul ruolo degli attori al momento dello svolgimento dell’analisi tecnica, nonché sul coinvolgimento dei medesimi alla luce della dinamica degli eventi, della legislazione di riferimento e delle eventuali norme tecniche applicabili.

Technical advice and consultancy within the context of environmental and safety at work field. Technical-engineering aspects

The short paper provides an introduction to the framework of technical consultancy in the criminal field. The dissertation starts from the definition of the topic, as well as from the analysis of the role performed by the technical consultant. Against this background, the author focuses on the tools to support the activity, as well as on the technical assessments to be implemented. At the end, the short paper provides interesting reflections on the role of the actors at the time of carrying out the technical analysis, on the involvement of them in the light of the dynamics of the events, the relevant legislation and any applicable technical standards.

Qual è il ruolo del Consulente Tecnico e del Perito? Il loro compito è quello di eseguire rilievi e accertamenti che costituiranno la base per una valutazione di carattere tecnico scientifico che farà leva sulle loro conoscenze: è quindi un'attività di carattere prettamente tecnico. Con il termine rilievi si indica l’attività di mera osservazione, di ricerca dei dati utili che possono essere necessari per la ricostruzione della dinamica di quanto è successo. In questo senso il Consulente Tecnico deve avere una visione non strettamente legata al proprio settore disciplinare, ma sufficientemente ampia da renderlo in grado di individuare la eventuale necessità di avvalersi di ulteriori consulenti con competenze tecnico scientifico di tipo complementare al fine di poter interpretare tutti gli aspetti dell’evento in causa. L’attenzione del Consulente non deve essere limitata allo stretto contesto dei luoghi in quanto tali ma deve concentrarsi anche sulla possibilità di reperire dati non immediatamente evidenti ma potenzialmente utili che potrebbero rendersi disponibili interpellando persone fisiche/giuridiche estranee agli eventi o intraprendendo indagini complementari (ad esempio, indagare sulle condizioni climatiche presenti nel corso di un certo evento facendo riferimento all’ARPA, oppure valutare la presenza di telecamere sul posto o nei dintorni che potrebbero aver ripreso eventi/persone). L’utilizzo delle telecamere, ad esempio, può portare alla identificazione di persone e/o, attraverso la ricostruzione in ambienti CAD degli spazi ripresi, di ricostruire velocità e traiettoria di un’auto consentendo la valutazione delle intenzioni dell’automobilista alla sua guida. Per rilievi si intende l’identificazione dei dati e la descrizione dello stato dei luoghi che non sempre può essere compiuto con strumenti semplici; alle volte è necessario procedere alla nomina di ausiliari che possono essere società o ditte individuali che consentano di effettuare un congelamento dei luoghi anche in formato elettronico. Per esempio, in un caso di incidente su una pista da sci, è stato essere necessario ricostruire la geometria della pista per poi poter andare a ricavare il profilo longitudinale e, nel caso di presenza di un dosso, fare le dovute valutazioni sulla visibilità a valle e a monte dello stesso: in questo caso è stato necessario richiedere l’ausilio di una società dotata di laser-scan che ha provveduto al rilievo della pista e, quindi, alla estrazione dei profili longitudinali e trasversali della stessa per le valutazioni del caso.   Gli accertamenti devono seguire un metodo e un approccio logico, devono andare a contestualizzare l’incidente in scenari di più ampio respiro: nel caso di attrezzature e macchine, ad esempio, valutare se si tratta di [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Considerazioni di carattere teorico - 2.2. Le competenze del consulente tecnico - 2.3. La genesi degli errori - 2.4. Il principio di previsione e il rischio di indagine - 2.5. Le fonti di prova documentali - 2.6. Lo schema di reato - 2.7. Le false comunicazioni sociali: la tassonomia delle irregolarità - 2.8. Le analisi di bilancio - 2.9. Il data mining - 2.10. Il contesto normativo di riferimento - 2.11. La frode fiscale - 3. Alcuni esempi - 3.2. La retrodatazione dello stato di insolvenza - 3.3. Il passivo non giustificato - 4. Conclusioni


1. Premessa

La consulenza tecnica contabile (“Forensic acconting”), così come definita nella letteratura internazionale, consiste nell’applicazione delle capacità investigative e analitiche, allo scopo di individuare i reati economici e finanziari sulla base degli standard richiesti dall’autorità giudiziaria. In tale contesto, il consulente tecnico è chiamato ad applicare competenze specialistiche in contabilità, finanza, metodi quantitativi, determinate aree del diritto, ricerca e capacità investigative; ciò al fine di raccogliere, analizzare e valutare la documentazione probatoria e di interpretare e comunicare i risultati. La principale organizzazione americana di esperti contabili – l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – classifica l’attività di Forensic acconting nelle seguenti due categorie: Investigative services: servizi investigativi al di fuori dell’ambito giudiziario; Litigation services: servizi in ambito giudiziario, che riconoscono al public accountant il ruolo di esperto, consulente o perito. La prima categoria di servizi comprende quelli del consulente (privato), nella prospettiva dell’individuazione dei reati: sono volti, in particolare, a verificare la sussistenza e a prevenire reati consistenti in false comunicazioni sociali o false dichiarazioni. La seconda si realizza nella consulenza tecnica giudiziaria nell’ambito di reati economici e finanziari. Come si è detto, l’attività di consulenza tecnica contabile comporta l’utilizzo di abilità investigative specialistiche che includono – tra le altre – il data mining, l’analisi digitale, l’esame dei documenti, l’analisi di Bendford. Essa inizia con l’attività di indagine e termina con la rendicontazione del processo di accertamento.


2. Considerazioni di carattere teorico

2.1. La differenza fra l’attività di consulenza tecnica e l’attività di audit L’attività di consulenza tecnica è diversa dall’attività di revisione (audit), poiché i consulenti tecnici (e i periti) sono incaricati di accertare i reati economici e finanziari, mentre i revisori hanno il compito di esprimere un parere sulla veridicità dei bilanci. In particolare, i revisori verificano la veridicità e la correttezza del bilancio sotto tutti gli aspetti rilevanti (es. posizione finanziaria, risultati nelle operazioni e flussi finanziari). In tale prospettiva, i revisori cercano errori significativi o omissioni che potrebbero influenzare le decisioni di un lettore del bilancio, indipendentemente dal fatto che gli errori siano il risultato di un comportamento fraudolento. Tuttavia, poiché la loro principale preoccupazione non è il rilevamento delle frodi, ma si concentrano sugli errori – e, in particolare, sugli errori non intenzionali – e poiché verificano la correttezza del bilancio attraverso il campionamento, è possibile che non scoprano eventuali fatti o comportamenti fraudolenti. Il consulente tecnico (o il perito) per contro concentra i propri sforzi nelle aree che hanno maggiori probabilità di comportamenti fraudolenti. Secondo l’American Institute of Certified Public Accountants, il consulente tecnico cerca comportamenti fraudolenti e non errori, e la maggior parte delle volte l’indagine copre l’intera popolazione piuttosto che ricorrere al campionamento. Per fare ciò, il consulente tecnico utilizza alcune tecniche investigative che differiscono da quelle utilizzate dai revisori. Più in particolare, l’obiettivo del revisore è determinare se i bilanci siano privi di errori significativi. Tale attività è molto più semplice in quanto gli errori normalmente non sono nascosti di proposito, a differenza di molte frodi che sono per ovvie ragioni occultate. In tale prospettiva, il revisore deve pianificare l’audit solo per scoprire errori significativi, a prescindere dal loro carattere eventualmente fraudolento. In definitiva, la consulenza tecnica differisce dall’audit nei seguenti aspetti: Obiettivo: l’obiettivo dell’audit è principalmente quello di riferire sulla verità e sulla correttezza del bilancio. L’obiettivo [continua ..]


2.2. Le competenze del consulente tecnico

Come già si è detto, l’American Institute of Certified Public Accountants chiarisce che il forensic accountant deve avere competenze in molti settori, sebbene alcuni consulenti tecnici siano specializzati soltanto in alcune aree. In particolare, il consulente tecnico (forensic accountant) ben preparato dovrebbe avere un adeguato livello di conoscenze e di skills nelle seguenti aree: abilità nelle attività di controllo; conoscenza delle tecniche investigative; conoscenza di base della criminologia (psicologia dei criminali); competenza nelle aree economiche e finanziarie; conoscenza della disciplina di settore; abilità nelle tecnologie dell’informazione. Lo svolgimento dell’incarico comprende sette fasi distinte: verifica di eventuali incompatibilità; accettazione dell’incarico; esecuzione di indagini iniziali; pianificazione dell’attività; raccolta dei dati; esame dei documenti; predisposizione della relazione. L’attività di indagine dipende dagli obiettivi e dalla portata dell’indagine e consiste nelle seguenti fasi: analisi dei dati; individuazione delle ipotesi di reato; verifica delle ipotesi; affinamento e modifica delle ipotesi. Nello svolgimento dell’attività peritale occorre raccogliere una adeguata base probatoria che si basa su quattro distinte tipologie: prove materiali (physical evidence); prove documentali (documentary evidence); prove desunte dall’esame oggettivo (observation evidence); prove desunte dagli interrogatori (interview evidence). Quando l’attività è completata, il perito (o consulente tecnico) ne trasfonde l’iter logico seguito e i risultati in una relazione.


2.3. La genesi degli errori

Gli errori alla base di comportamenti fraudolenti possono essere di diverse tipologie: errori matematici; errori nell’applicazione dei principi contabili; errori commissivi od omissivi; errori nell’interpretazione dei fatti. Al fine di aumentare la probabilità di intercettare gli errori, i principi di revisione sottolineano l’importanza dello scetticismo professionale. Lo scetticismo professionale è un approccio essenziale anche nell’individuazione dei comportamenti fraudolenti, che tutti i consulenti tecnici dovrebbero possedere. Non bisogna, peraltro, dimenticare che vi possono essere elementi di incertezza.


2.4. Il principio di previsione e il rischio di indagine

Un principio importante nell’attività peritale è quello della ragionevolezza nella previsione, secondo cui ci deve essere una giustificazione ragionevole per ogni fase del processo di indagine, con i seguenti corollari: l’acquisizione e l’esame dei dati devono proseguire fino a quando permane una base ragionevole per non interrompere l’attività; se non esiste una base ragionevole per continuare nell’indagine, il processo di raccolta e di esame dei dati deve terminare. L’applicazione del principio di previsione comporta anzitutto di rispondere alla domanda: “cosa?”. In particolare, qualsiasi attività peritale deve iniziare interrogandosi su quale reato possa essere stato commesso. Tuttavia, portando all’estremo tale principio si corre il rischio di assumere decisioni non ottimali nel decidere quali prove raccogliere, come raccoglierle e come interpretarle. Ad esempio, un perito che sospetta un sistema di falsa fatturazione potrebbe ritenere che un’indagine attenta su metà delle 1.000 fatture disponibili conduce ad una probabilità del 95% di rilevare le falsità che superino 500 euro. Pertanto, se la prospettazione fosse esatta vi sarebbe una probabilità del 5% di non rilevare le falsità superiori a 500 euro. Ma tale assunzione comporta un rischio di indagine sotto due profili: il campione scelto potrebbe non essere rappresentativo; anche se rappresentativo, la stima dell’errore potrebbe non essere corretta.


2.5. Le fonti di prova documentali

Le prove documentali che devono essere raccolte nell’ambito del forensic accounting sono: documenti contabili; scritture contabili; bilanci; estratti conto bancari; dichiarazioni fiscali. L’obiettivo della fase successiva, quello dell’esame dei documenti, consiste nell’acquisire familiarità con la struttura di corporate governance e con i processi aziendali, così da prospettare attendibilmente il possibile comportamento fraudolento. In altri termini, una conoscenza approfondita dei processi aziendali e della base documentale contribuisce in modo determinante alla corretta impostazione dell’indagine peritale. Inoltre, la corretta impostazione dell’indagine peritale consente di identificare specificamente e inequivocabilmente l’oggetto del reato e i soggetti responsabili. Nel trattamento dei documenti cartacei, il consulente tecnico deve seguire alcune regole di base: ottenere documenti originali, se possibile; conservarli in un luogo sicuro in modo che l’accesso sia limitato; fare copie dei documenti originali; utilizzare copie durante l’indagine peritale, e gli originali a parte; consultare gli originali il minor numero di volte possibile; mantenere informazioni appropriate sulla catena di custodia.


2.6. Lo schema di reato

L’individuazione dello schema di reato consiste nel fornire adeguate risposte alle seguenti domande: “Chi?”: identifica il responsabile del reato. “Cosa?”: identifica il tipo di reato. “Come?”: si riferisce alle modalità con cui si è realizzato l’illecito. “Quando?”: consiste nell’individuare il momento in cui si è consumato il reato. “Dove?”: riguarda il luogo in cui è stato commesso il reato. Ogni singolo schema di reato suggerisce al consulente tecnico su quali elementi di prova fondare le proprie indagini peritali: il processo di selezione e valutazione è chiamato “hypothesis test”. Attraverso il l’hypothesis test il consulente tecnico esamina una prova (v. supra) per decidere se è coerente con una data tesi accusatoria. Questo processo può comportare l’applicazione del test su una serie di ipotesi correlate. Se una parte sufficiente del test supporta la tesi accusatoria, il consulente tecnico può continuare a raccogliere prove pertinenti alla tesi medesima. In qualsiasi momento, poi, il consulente tecnico può considerare la tesi definitivamente confermata, modificare la tesi o abbandonarla (e prendere in considerazione un’alternativa). Non esiste un protocollo standard per le indagini peritali. Uno dei motivi per cui non esiste un protocollo è che la natura dell’indagine e l’oggetto dell’incarico ne condizionano in modo significativo l’impostazione, sia nella fase di raccolta delle prove sia nel loro esame. In assenza di protocolli prestabiliti, il consulente tecnico deve quindi stabilire un protocollo specifico per ogni differente indagine e la regola generale nel realizzare lo stesso è che ogni schema di reato ha il suo cd. “smoking gun” (i.e. prova schiacciante). Come si è sottolineato, il rischio principale nello svolgimento dell’indagine peritale consiste nel prendere decisioni non ottimali su quali prove raccogliere, come raccoglierle e come interpretarle.


2.7. Le false comunicazioni sociali: la tassonomia delle irregolarità

Il reato di false comunicazioni sociali (Financial statement fraud) è definito dalla letteratura internazionale come una violazione gravemente negligente dei principi contabili tale da influire in misura significativa (materiality) sulle informazioni di bilancio. Il consulente tecnico deve conoscere i vari schemi di reato per essere in grado di compiere indagini approfondite. Il Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ha studiato le diverse ipotesi di Financial statement fraud e ha elaborato un’ampia tassonomia dei principali schemi di falsificazione. Una prima forma di reato consiste nella sopravvalutazione delle attività, che può realizzarsi con una delle seguenti modalità: Vendite fittizie: consiste nella contabilizzazione di vendite fittizie. Registrazione anticipata dei ricavi: si realizza attraverso la contabilizzazione delle vendite dopo aver ricevuto l’ordine, anche se le merci non sono ancora state spedite. Registrazione delle vendite condizionate: consiste nella contabilizzazione delle vendite sottoposte a condizione sospensiva. Registrazione delle vendite in prossimità del termine dell’esercizio: si realizza attraverso la contabilizzazione delle vendite alla fine del periodo amministrativo di riferimento. Errore nella percentuale di completamento: si realizza quando i ricavi su commessa sono contabilizzati in misura non proporzionale alla percentuale di completamento. Ordini fittizi: si verifica quando viene creato un ordine fittizio alla fine del periodo amministrativo, spedendo materialmente le merci non ordinate per contabilizzare i ricavi del periodo corrente. Spedizione in conto vendita: si verifica quando i prodotti spediti ai clienti in conto vendita, ma vengono contabilizzati come ricavi ordinari. La sopravvalutazione delle attività si realizza anche attraverso valutazioni fraudolente nei seguenti casi: Sopravvalutazione del magazzino. Sottostima del fondo svalutazione crediti in presenza di crediti inesigibili. Mancata contabilizzazione dell’ammortamento di immobili, impianti e macchinari. Iscrizione di costi di ricerca e sviluppo non ammessa. Sottostima dei costi. Contabilizzazione di un’attività al valore di mercato anziché al costo. Capitalizzazioni delle attività quando dovrebbero essere spesate. Mancata registrazione di passività reali. Mancata indicazione di passività potenziali. Si [continua ..]


2.8. Le analisi di bilancio

L’analisi di bilancio è il processo volto alla comprensione e all’interpretazione del rischio e della redditività d’impresa attraverso l’analisi delle informazioni prioritariamente desumibili dai bilanci: in particolare, gli indici finanziari consentono di valutare la situazione finanziaria dell’impresa e le sue performance. L’analisi finanziaria può seguire un approccio orizzontale o verticale. L’analisi orizzontale si realizza attraverso il confronto del bilancio corrente con i bilanci degli esercizi precedenti e di quelli attesi. Ciò consente di accertare se nel tempo si è verificato un miglioramento delle condizioni finanziarie e delle performance: ad esempio, il confronto del saldo delle vendite dell’anno corrente con quello dei cinque anni precedenti può mettere in evidenza un miglioramento o un peggioramento in termini di fatturato. Il confronto dei dati finanziari correnti con i dati finanziari del periodo precedente può fornire la prova di possibili falsificazioni localizzate in aree specifiche dei bilanci interessati. L’analisi verticale si realizza nel confronto tra i bilanci di un’impresa e quelli di un’impresa simile, nello stesso settore: fornisce una visione delle condizioni e delle prestazioni relative. Essa consiste nel rapportare i dati desumibili dai bilanci ad un conto di base, rideterminando in termini relativi gli altri conti: ad esempio, se i ricavi sono utilizzati come conto di base, viene agli stessi assegnato un valore di 100 e tutti gli altri conti sono calcolati in termini relativi rispetto a quel conto. È possibile anche fare un confronto dei dati finanziari con le medie del settore. Ciò consente di meglio apprezzare la performance relativa e la condizione finanziaria dell’impresa oggetto di esame. Al tempo stesso, il confronto tra le informazioni dell’impresa con la media del settore può aiutare a rilevare eventuali falsificazioni. In tale prospettiva, il riferimento al “benchmarking” sta diventando sempre più diffuso. Esistono, in particolare, due approcci principali al benchmarking: valutazione delle performance della concorrenza: si concentra sulle performance e sui punti di forza dei concorrenti diretti, utilizzando le informazioni provenienti dalle interviste con clienti e fornitori e dai dati pubblicati da qualsiasi fonte disponibile; analisi [continua ..]


2.9. Il data mining

L’informatica forense prevede l’applicazione di tecniche informatiche (data mining) per assistere le indagini relative ai reati economici e finanziari. Quasi ogni reato comporta l’uso del computer in un modo o nell’altro e il data mining è lo strumento più affidabile utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati. Anzi, nella maggior parte delle indagini sui reati economici e finanziari, il data mining è forse la principale fonte di prova, in quanto mira a individuare e rilevare irregolarità, variazioni e anomalie all’interno dei dati selezionati. Occorre, peraltro, circoscrivere il suo ambito di operatività: in particolare, il data mining è una tecnica statistica, mentre l’intelligenza artificiale viene utilizzata per analizzare un grande volume di dati considerando le relazioni tra gli stessi. Il consulente tecnico deve possedere competenze adeguate al fine di eseguire l’analisi dei dati utilizzando il data mining e, ove possibile, i rudimenti dell’intelligenza artificiale. In particolare, nel primo caso l’attività consiste nell’analisi delle scritture contabili e delle transazioni finanziarie, utilizzando opportunamente alcune funzioni generalmente disponibili nei programmi (es. filtri, pivot, macro, ecc.).


2.10. Il contesto normativo di riferimento

I consulenti tecnici di solito lavorano in ambito legale e per questo motivo devono avere un’adeguata conoscenza dei sistemi legali nel Paese di riferimento. Tale competenza dovrebbe comprendere non solo il diritto commerciale e il diritto civile, ma anche il diritto penale e il diritto processuale, tenendo conto che la legge differisce da una giurisdizione all’altra.


2.11. La frode fiscale

Esistono due metodi principali per ottenere prove relative ai reati fiscali: metodo diretto metodo indiretto. Il metodo diretto è una forma diretta di prova: associa le singole transazioni finanziarie a specifiche ipotesi di reato, identificando specificamente i redditi non dichiarati o le deduzioni illegittimamente operate. È il metodo preferito in ambito penale, in quanto produce le prove più evidenti e più difficili da contestare. L’altro metodo di raccolta delle prove è il metodo indiretto. Esistono tre nomi di metodi indiretti principali: Metodo del patrimonio netto: la teoria del metodo del patrimonio netto si basa sul principio che se un individuo ha più ricchezza alla fine di un determinato anno rispetto all’inizio di quell’anno, e l’aumento non proviene da fonti non tassabili come una donazione, un prestito o un’eredità, l’importo dell’aumento corrisponde al reddito imponibile per quell’anno. Metodo del costo: la teoria del metodo del costo si basa sul principio che se i costi superano il reddito imponibile dichiarato in un anno fiscale, si presume che l’eccedenza corrisponda al reddito non dichiarato. Metodo dei depositi bancari: la teoria del metodo del patrimonio netto si basa sul principio che tutti i depositi effettuati presso il sistema bancario, e non giustificati, corrispondono al reddito non dichiarato. I metodi indiretti sono meno precisi, giacché consentono di operare soltanto una stima dell’importo del reddito non dichiarato.


3. Alcuni esempi

3.1. Le false comunicazioni sociali Il consulente tecnico, nello svolgimento dell’attività potrebbe rilevare che, nonostante le ingenti perdite di esercizio di una società, l’organo amministrativo ha omesso di svalutare alcune poste attive, poiché la svalutazione delle poste patrimoniali avrebbe comportato un ulteriore aggravamento del valore del patrimonio netto, con evidenza dello stato di decozione della società. A titolo esemplificativo, la mancata svalutazione potrebbe riguardare: le immobilizzazioni immateriali (es. costi di pubblicità, spese di ricerca e sviluppo), pur non sussistendo – conformemente alle disposizioni dell’OIC 24 – alcuna possibilità di recuperare tali costi con utilità pluriennale; le imposte anticipate, pur in mancanza della ragionevole certezza del loro futuro recupero, così come disposto dall’OIC 25; i crediti da ritenersi inesigibili, quali quelli vantati verso soggetti manifestamente insolventi, con la conseguenza di non avere il bilancio la rappresentazione del presunto valore di realizzazione delle poste, secondo le indicazioni dei principi contabili (OIC 15). Oppure, nel corso degli accertamenti potrebbe emergere la sussistenza di poste dell’attivo sopravvalutate, anche in conseguenza di operazioni straordinarie, pur in mancanza dei necessari presupposti. A titolo esemplificativo, la società potrebbe aver imputato il disavanzo di fusione a cespiti presenti nell’attivo patrimoniale, in mancanza dei presupposti suggeriti dai Principi Contabili (OIC 4, OIC 16). Inoltre, potrebbe essere riscontrata l’emissione di fatture e note di addebito non previsti contrattualmente, con il tentativo di camuffare il bilancio attraverso l’iscrizione di poste attive per migliorare il risultato d’esercizio. Il consulente tecnico dovrà, inoltre, verificare la rilevanza penale delle irregolarità riscontrate nell’arco temporale considerato, giacché il nuovo art. 2621 c.c. (modificato con l’entrata in vigore della l. 27 maggio 2015, n. 69) prevede che le false comunicazioni sociali, prima sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni, e se alle fattispecie riscontrate risulta applicabile la precedente disciplina, il consulente tecnico dovrà verificare il superamento delle soglie di punibilità.


3.2. La retrodatazione dello stato di insolvenza

In primo luogo si può procedere con una riclassificazione dei bilanci secondo i criteri finanziari previsti dal principio contabile OIC n. 12 e verificare se, dal punto di vista della liquidità, della solidità e della redditività aziendale, l’insolvenza può essere retrodatata rispetto alla messa in liquidazione o la dichiarazione di fallimento utilizzando opportuni indicatori (es. Capitale Circolante Netto, Indice di liquidità, Indice di autonomia finanziaria, ROE, ROI), tesi ad indagare le condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, con alto valore predittivo di situazioni di crisi e di insolvenza; tali indicatori permettono di percepire – qualora applicati contestualmente alla formazione dei dati di bilancio – se la società possa proseguire nella sua attività di impresa o, altrimenti, debba essere posta in stato di liquidazione o – in ultima istanza – debba ricorrere al competente tribunale per la declaratoria di fallimento in proprio. In aggiunta all’utilizzo dei metodi tradizionali, è opportuna l’analisi del consulente tecnico con modelli predittivi evoluti (modelli qualitativi). I modelli qualitativi si basano sul presupposto che un’analisi fondata meramente su dati numerici – e, in particolare, su indici di bilancio – limiti fortemente il giudizio di merito sullo stato di salute dell’impresa. Il modello qualitativo maggiormente diffuso ed apprezzato è l’“A-Score model”, elaborato da J. Argenti nel 1976, che si basa sulla seguente logica: le debolezze del management e le carenze a livello di sistema contabile (prima variabile) sono causa di errori (seconda variabile) che conducono ai sintomi del fallimento (terza variabile). Attribuendo un punteggio ad ogni singolo elemento componente le tre variabili testé indicate, è possibile ottenere un indice (“A-Score”), che, se inferiore a 25, denota un’elevata probabilità di insolvenza. Nel 1968 Edward I. Altman (economista e professore alla New York University’s Stern School of Business) sviluppò un modello previsionale noto come test Z-Score. Questo modello permette di prevedere, con tecniche statistiche, la probabilità di fallimento di un’impresa negli anni successivi. Il test fu sviluppato analizzando i dati di bilancio di 66 società industriali quotate, [continua ..]


3.3. Il passivo non giustificato

In passato, il consulente tecnico, per la quantificazione del passivo non giustificato imputabile all’imprenditore o amministratore, si affidava al criterio del deficit patrimoniale, inteso come la differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare. Ma, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione SS.UU. (Cass. 9100/2015) per quantificare il danno risarcibile derivante da mala gestio, non si può fare riferimento, sic et simpliciter, al deficit patrimoniale accertato. Un altro criterio più preciso che si è affermato nella prassi per la quantificazione del passivo non giustificato, assume a riferimento il confronto fra deficit patrimoniale accertato e patrimonio netto dell’impresa prima del fallimento, assumendo eventualmente il patrimonio netto alla data di perdita del capitale sociale, ed operando ad esso le rettifiche di bilancio derivanti dalle irregolarità contabili riscontrate nella consulenza tecnica. I risultati ottenuti devono essere a loro volta rettificati per tenere conto di eventuali passività non accertate in sede fallimentare e riscontrate nelle indagini peritali (es. esposizione debitoria non accertata nei confronti di Istituti di credito e comunicata dalla Banca d’Italia). Un’altra metodologia di calcolo, preferibile in quanto conduce a risultati più precisi, considera come grandezza di riferimento l’EBITDA, ossia, l’Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation; tale criterio consente di escludere i costi definiti come “non monetari”, ossia ammortamenti, svalutazioni, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri a medio/lungo termine, le minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni. La grandezza sopra identificata è infatti rappresentativa dei flussi finanziari generati dall’attività di impresa, poiché esclude, come si può agevolmente desumere dall’acronimo stesso, anche svalutazioni e ammortamenti rispetto al margine EBIT. Dunque, dalla data a partire dalla quale si verifica la perdita del capitale sociale, l’impresa presenterà flussi finanziari – derivanti unicamente dalla sua gestione caratteristica – che saranno interamente contestabili all’organo amministrativo per l’indebita prosecuzione dell’attività sociale, ai quali si aggiungerà l’effetto di eventuali atti di mala gestio. La formula precedente, [continua ..]


4. Conclusioni