Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La perizia nella fase dibattimentale (di Paola Rava, Presidente del Tribunale di Biella.)


L’intervento affronta la questione della perizia nella fase processuale del dibattimento. In tale prospettiva di analisi, l’autore precisa la collocazione della perizia fra i mezzi di prova, richiamando la giurisprudenza in materia. Fatte le opportune premesse di carattere generale, lo scritto si focalizza sul momento in cui può essere richiesta la perizia nel dibattimento, nonché sulle modalità di svolgimento della medesima.

The expert advice within the context of criminal trial

The paper addresses the issue of the expert advice within the context of criminal trial. In this perspective of analysis, the author specifies the phase of the expert advice in the criminal proceedings, recalling the relevant jurisprudence. Within this context, the paper focuses on the moment in which the expert advice may be requested during the trial, as well as on the methods of carrying out the expert advice.

È mio compito parlare della perizia nella sede sua propria che è quella del dibattimento, proseguendo in tutte le fasi processuali di questa analisi. Il dibattimento infatti si pone nel sistema processuale come sede naturale per l’assunzione della perizia, ma è divenuto in realtà sede eventuale, residuale, data l’ampiezza dei casi di perizia nell’incidente probatorio previsti dal­l’art. 392 c.p.p., di cui ha parlato il dottor Scarabello. La differenzia principale tra la perizia disposta in fase di incidente probatorio e quella dibattimentale è che nel corso del dibattimento il giudice può disporre d’ufficio la perizia, mentre nel corso dell’indagine preliminare il giudice vi provvede solo su istanza di parte qualora ricorrano i presupposti dell’in­cidente probatorio; così recita l’art. 508 c.p.p. (secondo il quale il giudice dispone, su richiesta di parte o d’ufficio una perizia) e così anche l’art. 224, comma 1, c.p.p. (“anche d’ufficio”). La collocazione della perizia tra i mezzi di prova, secondo l’impianto del codice, consente quindi di ritenere superata la vecchia questione, che era in precedenza dibattuta, circa la sua qualificazione processuale quale prova, mezzo di prova o mezzo di valutazione della prova. Tuttavia al di là di questo si deve convenire sul fatto che la perizia si rivela essere un mezzo di prova per sua natura neutro, ovvero non classificabile né a carico né a discarico dell’imputato, e quindi sottratto al potere dispositivo delle parti, che viene rimesso sostanzialmente al potere discrezionale del giudice, rispetto al quale le parti sono titolari di un mero potere sollecitatorio anche in presenza di pareri tecnici da loro prodotti. Su questo punto vorrei citare una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17402/2019, che ha confermato la natura di prova neutra della perizia, ritenendo infondata la deduzione (si trattava appunto di un ricorso in Cassazione) sulla mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla mancata assunzione di una perizia, atteso che, come insegnato da una precedente sentenza della Sezione Unite della Corte di Cassazione (23 marzo 2017, n. 39746), la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; laddove, invece, l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2 c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. Per quanto riguarda il momento in cui può essere richiesta la [continua..]

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