Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il quadro normativo di riferimento nelle esecuzioni collettive (di Vittoria Nosengo, Presidente della Sezione Fallimenti presso il Tribunale di Torino.)


L’intervento illustra il quadro normativo di riferimento delle vendite giudiziarie nella nuova modalità telematica nell’ambito delle procedure esecutive collettive. Oggetto di disamina è, quindi, la normativa prevista dalla legge fallimentare e quella che entrerà in vigore con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, lo strumento della vendita con modalità telematica viene affrontato alla luce delle esigenze di competitività, speditezza e elasticità insite nelle procedure concorsuali. Vengono analizzate con spirito critico le novità introdotte sul tema dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quali, in particolare, l’estensione alle procedure competitive concorsuali dell’obbligo di vendita con modalità telematica – e il conseguente avvicinamento delle stesse alla vendita delegata del Codice di procedura civile – e il ridimensionamento del ruolo del curatore e del comitato dei creditori a favore di quello del giudice delegato.

The regulatory framework for collective enforcement proceedings

The speech illustrates the regulatory framework of judicial sales in the new telematic mode in the context of collective enforcement proceedings. The subject of dissertation is therefore the legislation provided for by the bankruptcy law and that which will come into force with the Business Crisis and Insolvency Code. In particular, the tool of the telematic sale is confronted in light of the competitiveness, expeditiousness and elasticity requirements inherent in bankruptcy procedures. The innovations introduced on the subject by the Business Crisis and Insolvency Code, such as, in particular, the extension to competitive procedures of the obligation of telematic sale – and the consequent approach of the same to the delegated sale of the Code of Civil Procedure – and the downsizing of the role of the liquidator and the creditors ‘committee in favor of that of the delegated judge, are analyzed with a critical spirit.

Keywords: telematic forced sales – collective enforcement – legislation.

Il quadro normativo attuale di riferimento nell’esecuzione è destinato a lasciare il passo al quadro normativo delineato dal codice della crisi e dell’in­solvenza che entrerà in vigore il prossimo mese di agosto e che ha introdotto grosse novità nell’ambito delle vendite in materia concorsuale. Le modalità delle vendite in ambito concorsuale sono disciplinante dagli artt. 107 e 108 l. fall. Il comma 1 dell’art. 107 prevede che le vendite che sono poste in esecuzione del programma di liquidazione che per legge il curatore è tenuto a predisporre siano effettuate dal curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi eventualmente di soggetti specializzati sulla base delle stime che sono state effettuate da parte di operatori esperti, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione da parte degli interessati. Il curatore può, dunque, procedere alla liquidazione dei beni che sono caduti nel fallimento secondo dei modelli di competitività al di fuori del modello processuale civilistico delle vendite coattive e quindi al di fuori della obbligatorietà della vendita coattiva telematica, avvalendosi del supporto di soggetti specializzati. Questa espressione non è mai stata chiarita dal legislatore, non esistono infatti ne albi ne registri o provvedimenti che in concreto stabiliscono i requisiti per definire un soggetto specializzato. In ogni caso si ritiene che il legislatore, quando si riferisce a soggetti specializzati, intenda riferirsi a dei privati che sono esperti nel settore delle vendite sia mobiliari che immobiliari che possono essere di supporto alle procedure concorsuali nella fase della liquidazione dei beni. La procedura di vendita competitiva, molto amata dalle sezioni fallimentari, è una modalità introdotta con la riforma del 2006 consente la totale libertà di determinare la tipologia di vendita “libere” cioè slegate da uno schema predefinito e che incontrano come unico limite il rispetto del requisito della competitività. Competitività intesa come possibilità potenziale di partecipazione alla vendita per il maggior numero possibile di soggetti, tutto ciò fermo restando che anche nelle ipotesi di vendita previsto dall’articolo centosette comma 1 in ogni caso il curatore sarà obbligato ad effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e questo anche quando i beni messi in vendita dalle procedure hanno un mercato ristretto e non interessano la generalità delle persone (es. marchi, crediti aziendali). Il comma 2 dell’articolo centosette stabilisce, invece, che il curatore possa prevedere nel programma di liquidazione che la vendita dei beni sia mobili che immobili che mobili registrati siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del Codice di procedura civile in quanto [continua..]

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