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Il faticoso affermarsi del principio di ne bis in idem

Mario Airoldi

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Notevole interesse ha suscitato una recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) (Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, n. 24130/11) la quale ha ammesso che una stessa accusa di evasione fiscale potesse essere giudicata tanto in sede amministrativa, quanto in sede penale, senza che ciò violasse il principio del ne bis in idem esplicitamente garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Conv. EDU) [1].

Tale regola tuttavia non è prerogativa della Conv. EDU, ma è collocabile fra i principi generali del diritto [2] che, seppur non codificati, sono presenti nella logica giuridica dello Stato di diritto [3] e pertanto dovrebbero essere applicati anche in assenza di una precisa disposizione di legge [4].

a) In Italia il principio, non accompagnato da esplicito richiamo costituzionale, ma comunque collegato agli artt. 24 e 111 Cost, è stato recentemente definito dalla C. Cost. n. 200/2016 come “immanente alla funzione ordinante, cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’ordi­namento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di [continua..]

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