Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il reato di bancarotta semplice impropria da aggravamento del dissesto č riconosciuto solo in caso di colpa grave

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 maggio 2018, n. 53182, depositata il 27 novembre 2018, ha effettuato importanti puntualizzazioni relativamente alla fattispecie di bancarotta semplice impropria per aggravamento del dissesto della società, con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge ad amministratori e sindaci. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che – per condannare i sindaci per tale delitto – non è sufficiente contestare agli stessi il fatto di non essersi opposti all’approvazione del bilancio da cui scaturivano rilevanti perdite, ma è necessario provare la successiva inerzia rispetto alle operazioni che avrebbero dovuto essere poste in essere. Inoltre, partendo dalla previsione contenuta nell’art. 217 comma 1, n. 4 l.f. il quale prevede che è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni, se dichiarato fallito, l’imprenditore che abbia aggravato il proprio dissesto con l’astensione dalla richiesta del proprio fallimento o con altra grave colpa, la Suprema Corte chiarisce che – qualora venga contestata a qualcuno, ai fini dell’imputazione di bancarotta ai sensi dell’art. 217 l.f., una condotta produttiva di aggravamento del dissesto – è necessario che il comportamento in questione sia risultato gravemente colposo.