Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il sì della Cassazione all’ammissione della testimonianza quale prova della sussistenza del conferimento del mandato al professionista

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza datata 11 ottobre 2018, n. 29614, depositata il 16 novembre 2018, ha affermato che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, la sussistenza del credito vantato dal professionista a titolo di compenso per attività di consulenza può essere provata non solo con la forma scritta bensì anche tramite testimonianza. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha anzitutto chiarito che il conferimento di incarico professionale può assumere qualsiasi forma, purché la stessa sia atta a manifestare il consenso delle parti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice delegato, al fine di esaminare la veridicità del credito vantato dal professionista, è tenuto ad ammettere quale prova anche la testimonianza verbale, tramite la quale sia possibile accertare sia il contratto di conferimento sia il contenuto. Non trova pertanto applicazione, nel caso de quo, la norma di cui all’art. 2233, comma 3, c.c., in quanto la stessa prescrive la forma scritta per quanto concerne l’importo del compenso e non, invece, per quanto riguarda il mandato di conferimento dell’incarico.