argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 luglio 2022, n. 24123, depositata in data 3 agosto 2022, ha rammentato che al liquidatore di società di capitali, avendo ex art. 2489, comma 1, c.c. il potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l.f., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica. Tale legittimazione è possibile in forza dell’applicazione dell’istituto della “prorogatio” dei poteri, espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni ed è previsto, espressamente, con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone dagli artt. 2274 e 2293 c.c. e per la società per azioni all’art. 2385 c.c.