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Il Tribunale UE, con Sentenza del 6 luglio 2022, nella causa T 478/21, ha annullato la decisione dell’Euipo nella parte in cui era stata dichiarata la decadenza del marchio UE “Ballon d’or” per i servizi d’intrattenimento, e la conferma, invece, per quelli inerenti la trasmissione o montaggio di programmi televisivi, produzione di spettacoli o film e pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali. Il Tribunale UE ha sottolineato come l’organizzazione della cerimonia di premiazione per il Pallone d’oro debba essere qualificata come prestazione di un servizio d’intrattenimento, evidenziando l’errore di diritto commesso dall’Euipo. Nel caso de quo, la società Les Éditions P. Amaury faceva registrare presso l’ufficio dell’Unione Europea il segno denominativo “Ballon d’or”, da utilizzare per ciò che riguarda i libri, gli stampati, le riviste e i servizi riguardanti l’organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni, l’intrattenimento, la trasmissione o il montaggio di programmi televisivi, la produzione di spettacoli o film e la pubblicazione di libri, riviste, periodici o giornali. Nel 2017 la società Golden Balls presentava domanda di decadenza del marchio medesimo per mancato uso, e nel 2021 l’Euipo accoglieva la domanda medesima per tutti i servizi registrati ad eccezione di stampati, libri e riviste, nonché di servizi relativi all’organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni. Il Tribunale UE, esprimendosi sulla questione in esame, ha evidenziato come la trasmissione di programmi televisivi rientri nei servizi di comunicazione, ma come non sia stata data prova dalla società Les Éditions P. Amaury di mantenere una rete comunicativa utilizzabile da terzi, ovvero di aver offerto ai medesimi servizi di montaggio di programmi televisivi, di produzione di spettacoli e film, di pubblicazione di libri, riviste, periodici e giornali attraverso il marchio contestato. Per tale ragione, il Tribunale UE ha confermato la decadenza del segno distintivo per i servizi citati a causa del mancato uso.