Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Requisiti oggettivi per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 alla luce della riforma operata dal d.lgs. 158/2015

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 dicembre 2018 (p.u. del 16 ottobre 2018), n. 55485, ha ribadito quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della medesima Corte in merito al reato di dichiarazione infedele così come novellato dalla riforma del 2015: segnatamente, è stato osservato che il reato in parola è integrato, oltre che dalla condotta di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), anche dalle condotte di indebita riduzione dell’imponibile con l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi) e di sottofatturazione, non assumendo rilievo nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati, la sola mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti. Nel caso di specie, attesa la mancanza di qualsivoglia documentazione a sostegno della loro oggettiva esistenza, era stata accertata l’inesistenza (e non la mera fittizietà) di costi, che, quindi, costituivano componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in rerum natura, con conseguente indebita riduzione dell’imponibile.