argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, con sentenza del 1° giugno 2022, n. 1486, ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, un ricorso giurisdizionale avverso il bando di una gara di appalto nel caso in cui il ricorrente abbia censurato per nullità il bando di gara, per omessa richiesta del codice C.I.G., e tuttavia, non abbia sollevato ulteriori doglianze inerenti eventuali impedimenti di partecipazione alla gara o la valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante e, conseguentemente, sulla collocazione in graduatoria; in tal caso, infatti, deve ritenersi che l’interesse del ricorrente sia, dunque, incentrato sul mero ripristino della prospettata legalità violata, non emergendo dagli atti del giudizio alcun vantaggio – diverso dalla eventuale riedizione della procedura – che potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso.