argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 151 del 23 marzo 2022, si è espressa nel senso che il trasferimento di alcuni asset relativi ad un prodotto farmaceutico (ed in specie i marchi, l’autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, il relativo dossier e il magazzino residuo in capo al cedente alla data di perfezionamento della cessione) sia suscettibile di integrare la nozione di cessione d’azienda. Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, detti elementi, combinati tra loro, sono in grado di realizzare un'organizzazione quantomeno potenzialmente idonea, nel suo complesso, a svolgere un’attività economica a sé stante, anche a prescindere dall'assenza di ulteriori elementi come beni materiali e personale. Ciò in quanto “gli asset oggetto di trasferimento, che certamente conservano una loro autonoma valutazione economica presi singolarmente, vengono, infatti, ceduti contestualmente al conclamato scopo di soddisfare le esigenze di una specifica ‘area di mercato’, presente in un nuovo contesto economico su scala nazionale, precedentemente non presidiato dall'acquirente”, e pertanto si può ravvisare un vincolo funzionale tra gli asset ceduti idoneo a costituire un “insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa, autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario”.