argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con ordinanza 20 settembre 2021, ha affermato che il disposto normativo di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., il base al quale in mancanza di scritture contabili o se per altre ragioni non possono essere determinati i netti patrimoniali, il danno è liquidato in base alla differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura, opera solo per il futuro e quindi non può operare retroattivamente.