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La Corte di Cassazione, con Sentenza 1° ottobre 2018, n. 53193, depositata il 27 novembre 2018, è intervenuta in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), l.f., con riferimento sia all’elemento oggettivo sia all’elemento soggettivo di tale fattispecie. Relativamente al primo, la Suprema Corte ha affermato che, mentre per il reato di bancarotta semplice documentale, la condotta illecita è riferibile alle sole scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge, il reato di natura fraudolenta riguarda indistintamente tutti i libri e tutte le scritture contabili, ancorché non obbligatorie, il cui occultamento o la cui distruzione impedisce la ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito. In ordine all’elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice documentale, è sufficiente la colpa, mentre l’illecito fraudolento richiede necessariamente il dolo generico, ossia la consapevole messa in atto di una condotta il cui risultato è l’impossibilità di un’effettiva e affidabile ricostruzione dell’esposizione debitoria della società e, in generale, del patrimonio di quest’ultima.