Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - È responsabile del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva l’amministratore di fatto che non dichiara al curatore l’ubicazione dei beni oggetto di contratti di leasing

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 ottobre 2018, n. 55859, depositata il 12 dicembre 2018, ha affermato che rileva, quale reato di bancarotta patrimoniale distrattiva, l’omessa dichiarazione da parte dell’amministratore di fatto circa l’esistenza di beni oggetto di contratti di leasing stipulati dalla società fallita, con la conseguente mancata acquisizione da parte della curatela dei suddetti beni. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ribadito quanto già affermato con la Sentenza del 17 aprile 2018, n. 21933, la quale ha ritenuto che una qualsiasi manomissione dei beni in leasing, con la conseguente impossibilità da parte della massa creditizia di acquisire tali beni, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto trattasi di distrazione di beni in danno ai creditori. Ad aggravare la situazione, nel caso de quo, l’amministratore di fatto della società era stato colto ad utilizzare i beni in leasing anche in seguito alla dichiarazione di fallimento, senza che lo stesso ne avesse dato comunicazione al curatore.