Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Il tribunale può revocare l’ammissione alla procedura concordataria nonostante il piano sia già stato approvato dalla maggioranza dei creditori

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 novembre 2018, n. 31478, depositata il 5 dicembre 2018, è stata chiamata a esprimersi in tema di ammissione alla procedura concordataria e ha affermato che l’ultima analisi relativamente all’omologazione del piano concordatario spetta al tribunale sia per quanto concerne la fattibilità giuridica sia per quanto riguarda la fattibilità economica, nonostante il piano stesso sia già stato approvato dai creditori o vi sia il parere positivo dell’esperto estimatore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una società alla quale era stata revocata l’ammissione al concordato con continuità aziendale, a cui era seguita la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale aveva, infatti, rilevato che la proposta concordataria non poteva considerarsi giuridicamente ed economicamente fattibile e che ai creditori, al momento dell’approvazione del piano, non era stata fornita tutta la documentazione necessaria per una consapevole ed informata decisione al riguardo. Nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha pertanto chiarito quali sono i poteri di controllo del tribunale sulla proposta concordataria, affermando che l’ammissione al concordato può essere revocata anche in fase di omologazione.