Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Affidata alla corte di giustizia UE la decisione in tema di contitolarità del marchio d’impresa

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 ottobre 2021, n. 30479, ha accertato la presenza di valide motivazioni per la richiesta di valutazione alla Corte di Giustizia UE in ordine alla possibilità di concessione in uso a terzi di un marchio UE in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, a maggioranza dei contitolari ovvero all’unanimità. Nel caso sia deciso per quest’ultima opzione, la Suprema Corte ha richiesto una valutazione riguardante la facoltà di esercitare unilateralmente il recesso da parte di uno dei contitolari o se lo stesso possa liberarsi dall’originaria manifestazione di consenso con effetto sull’atto di concessione. Nel caso de quo, una società specializzata nel settore dell’abbigliamento citava in giudizio una persona fisica chiedendo la dichiarazione di nullità di alcuni marchi registrati dal convenuto e la decadenza dei medesimi per non uso, nonché il diritto alla registrazione, l’inibitoria e il risarcimento del danno subito. Il convenuto chiedeva la nullità dei marchi depositati dalla società, nonché la declaratoria di contraffazione dei marchi medesimi e la contestuale inibitoria e risarcimento del danno. La società attrice soccombeva in primo grado, ma vedeva riconosciuto in sede di appello il diritto all’utilizzo del marchio medesimo, motivo per cui il convenuto ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato, in primo luogo, come la questione appartenga al tema della comunione del diritto di privativa e alle conseguenti prerogative del singolo contitolare rispetto a quanto deciso dalla maggioranza. Chiarito tale punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Legge marchi (r.d. 929/1942), così come la normativa comunitaria, non contengano previsioni specifiche in tema di marchi in comunione, anche se risulta pacifica l’ammissibilità di quest’ultima. Partendo da tali presupposti, sono stati formulati i quesiti sopra citata alla Corte di Giustizia UE.