Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Omessa dichiarazione IVA: il mero incrocio documentale non basta se dall’estratto conto le fatture false non risultano pagate

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la sentenza n. 35399/21 del 24 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha sancito che il mero controllo incrociato tra clienti e fornitori effettuato dalle Fiamme Gialle al fine di accertare l’esistenza di fatture false non basta da solo ad incriminare il contribuente. Occorre effettuare una verifica sui documenti Aziendali. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di due componenti del cda di una cooperativa che a seguito di una verifica dei finanziari erano stati condannati in appello, per omessa dichiarazione IVA, a otto anni e sei mesi. Alla base del ragionamento della Corte vi sono dubbi su quanto espresso dai Giudici di appello che da una parte riconducono l’evasione dell’IVA «alle risultanze dei documenti fiscalmente rilevanti rinvenuti presso le controparti delle operazioni commerciali imponibili che non erano state contabilizzate dalla cooperativa facente capo agli imputati», d’altro lato, tuttavia, non individuano «l’entità concreta dell’evasione Iva e le concrete modalità di determinazione del superamento della soglia di punibilità al pari di quella di primo grado». Inoltre, come evidenziano nella sentenza i Giudici della Suprema Corte, nella sentenza di appello non vi è alcun riscontro in ordine alle tesi difensive «in ordine all’assenza di verifiche e all’esistenza o meno di movimentazioni finanziarie, e in particolare di accrediti corrispondenti alle fatture reperite presso terzi». Proprio in ordine a tale punto gli Ermellini evidenziano che a fronte della produzione difensiva di estratti conto «dimostrativi dell’assenza di pagamenti connessi alle fatture», i giudici dell’Appello hanno omesso di motivare le ragioni in base alle quali hanno comunque ritenuto «le fatture rappresentative di operazioni commerciali effettive e, quindi, idonee a quantificare il tributo evaso in misura superiore alla soglia di rilevanza»