Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Art. 2112 c.c. derogabile in caso di avvio di procedure che non prevedano la continuità aziendale.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 marzo 2021, n. 24691, depositata il 14 settembre 2021, ha fornito un supporto interpretativo all’art. 47 legge 428/1990. La norma in parola, ai commi 4-bis e 5, disciplina il trasferimento di aziende in crisi, ponendo una distinzione tra le procedure basate sulla continuità aziendale e quelle che prevedono la liquidazione del patrimonio. A seconda della procedura attivata, l’art. 2112 c.c. può essere o meno derogabile. In particolare, la disapplicazione di detta norma è consentita nel solo caso di procedure liquidatorie e, a tal fine, non è necessario il requisito della cessazione dell’attività di impresa. Al proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la temporanea continuità di impresa non entra in contrasto con la funzione liquidatoria della procedura, dovendo, al contrario, l’affitto o la cessione dell’azienda essere intesi come finalizzati alla conservazione e all’incremento del valore dell’azienda nell’ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.