<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Rinuncia ad agire del creditore procedente, non basta il deposito dell’accordo col debitore.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: rinuncia ad agire - reclamo - accordo col debitore

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 marzo 2021, n. 21503, depositata il 27 luglio 2021, ha precisato che l’accordo sottoscritto con il creditore e allegato al reclamo non osta alla dichiarazione di fallimento. Infatti, in assenza di una rinuncia esplicita e del deposito dell’accordo intervenuto, non cessa la legittimazione ad agire del creditore istante.