Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Domanda di ammissione al passivo sulla base di un titolo di credito scaduto: possibile esperire lʼazione causale in sede di opposizione.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: insinuazione al passivo - titolo di credito scaduto - azione causale e cartolare

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 novembre 2020, n. 1826, depositata il 28 gennaio 2021, è intervenuta in tema di insinuazione al passivo fallimentare. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che il creditore, che nella domanda di ammissione al passivo ha insinuato il proprio credito sulla base di un titolo di credito scaduto (nel caso di specie, assegni bancari insoluti), ha facoltà di chiedere, per la prima volta, in sede di opposizione allo stato passivo, lʼammissione in forza del rapporto causale sottostante lʼemissione degli assegni bancari, cd. azione causale, attesa lʼidentità di “petitum” e di “causa petendi” tra tale azione e quella cartolare; in ogni caso – espone la Suprema Corte – il passaggio dallʼuna allʼaltra azione non dà luogo ad una modificazione sostanziale della domanda, tale da incorrere nel divieto di cui allʼart. 345 c.p.c.