Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Note di variazione Iva in diminuzione: modificata soltanto la fattispecie relativa all’assoggettamento a procedure concorsuali.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’art. 18 del d.l. n. 73/2021 ha modificato la disciplina concernente le note di variazione IVA in diminuzione scaturenti dal mancato pagamento di un cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale. In particolare, con l’introduzione del nuovo comma 3-bis lett. a) all’art. 26 D.P.R. 633/72, l’emissione della nota da parte del cedente o prestatore può avvenire al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura. Nulla cambia, invece, per ciò che concerne la lettera b) del medesimo articolo che consente l’emissione della nota in diminuzione soltanto in presenza di procedure esecutive individuali rimaste “infruttuose”: in tal caso, il momento d’infruttuosità è stabilito dal comma 12 dell’art. 26. Le ipotesi previste da quest’ultimo necessitano di tempistiche lunghe e si rivelano, in talune fattispecie, molto onerose, soprattutto nel caso in cui il soggetto debitore non possieda i requisiti per accedere ad una procedura concorsuale o assimilata. In ogni caso, resta valida la possibilità di emissione della nota di variazione in diminuzione in caso di risoluzione contrattuale, prevista all’art. 26 commi 2 e 9 D.P.R. 633/72. In tale contesto, sarebbe auspicabile una soluzione di recupero dell’IVA senza l’attesa dell’esito della procedura esecutiva: tale principio, infatti, è conforme all’art. 90, par. 1 della Direttiva 2006/112/Ce ed è riportato anche nella relazione illustrativa alla modifica dell’art. 26 D.P.R. 633/72 in cui si evidenzia come la facoltà concessa dal legislatore comunitario agli Stati membri «si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio». Nella medesima relazione viene, però, sottolineato come ciò debba essere legato a situazioni di incertezza, altrimenti verrebbe violato il principio di neutralità dell’imposta.