argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 febbraio 2021, n. 5508, ha affermato che l’annotamento ex art. 2843 c.c. nei registri immobiliari a margine dell’iscrizione ipotecaria del trasferimento del credito garantito ha carattere costitutivo solo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo. Il coordinamento con l’art. 2916 c.c. non impedisce di ritenere che l’annotamento ha la sola funzione di identificare il soggetto titolare del credito e della garanzia e quindi la sua mancanza non pregiudica i creditori concorrenti, i quali, diversamente, verrebbero ingiustificatamente avvantaggiati, atteso che, a prescindere dall’avvenuta cessione del credito, essi comunque concorrevano e continuano a concorrere con un credito di natura ipotecaria. Ne consegue che, in sede di distribuzione del ricavato, restano ininfluenti sia la modificazione del soggetto titolare sia il tardivo (o mancato) annotamento della cessione del credito ipotecario.