Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di reiterati finanziamenti fondati su dati fittizi e privi di garanzie.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: finanziamenti - dati fittizi e privi di garanzie - bancarotta fraudolenta distrattiva

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 novembre 2020, n. 13382, depositata in data 9 aprile 2021, ribadisce l’irrilevanza del momento in cui è stato compiuto l’atto distrattivo: il reato – nel caso in esame reiterati finanziamenti o affidamenti nella forma di scoperto di conto corrente concessi da un istituto di credito cooperativo privi di garanzie – non viene meno se l’atto sia stato compiuto quando l’impresa non era in stato di insolvenza. La Suprema Corte chiarisce inoltre che eventuali restituzioni parziali che non annullino totalmente l’atto pregiudizievole non comportano la fattispecie della bancarotta riparata; in particolare, nel caso in esame, la copertura di una posizione ne comprometteva un’altra. La Suprema Corte ipotizza anche la rilevanza penale dell’attività dell’istituto di credito la cui attività di erogazione di finanziamenti non persegue le finalità del corretto esercizio dell’attività medesima.