Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - Responsabilità penale dell’amministratore formale: l’elemento soggettivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 febbraio 2021, depositata in data 10 marzo 2021, n. 9576, ha chiarito come, in caso di fallimento, la responsabilità penale per l’inerzia dell’amministratore di diritto è a titolo di dolo e non di mera colpa, per aver ignorato fatti che non rientrano nell’esclusivo controllo dell’amministratore di fatto. L’amministratore formale, infatti, è tenuto a verificare i fatti commissivi e omissivi, nonché la loro valenza pregiudizievole e sul punto la Suprema Corte ha più volte precisato, soprattutto in tema di bancarotta fraudolenta, nel caso di concorso ex art. 40, comma 2, c.p., dell’amministratore formale nel reato commesso dall’amministratore di fatto, che ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma penale, senza che sussista consapevolezza sui singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto, sia come dolo eventuale.