Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - Applicabilità dell’art. 7 legge n. 52/1991 alle procedure concorsuali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: art. 7 l. n. 52/1991 - procedure concorsuali - applicabilità

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 dicembre 2020, depositata in data 12 gennaio 2021, n. 282, ha chiarito che l’art. 7 della l. n. 52/1991 – “fallimento del cedente” – trova applicazione anche per le altre procedure concorsuali, così come l’art. 5 e l’art. 6. Pertanto, in caso di cessione di un credito da parte di una società poi sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, la cessione non è opponibile al curatore se egli prova la conoscenza dello stato di insolvenza del cessionario, con pagamento nell’anno anteriore e prima della scadenza del credito. La norma prevede anche la facoltà per il curatore di recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito.