Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - La notifica dell’impugnazione deve essere fatta ai soci in caso di estinzione della società

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 marzo 2021, n. 5605, ha affermato che la notifica dell’impugnazione, avverso la sentenza in cui una società cancellata dal registro delle imprese era parte, deve essere effettuata a pena d’inammissibilità nei confronti dei soci, considerato che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio all’interno del quale si è verificato l’evento estintivo. Nel caso de quo, una società a responsabilità limitata iscriveva nel registro delle imprese la propria cancellazione mesi dopo la sentenza di accoglimento da parte della Commissione Tributaria Regionale di un ricorso per un elevato avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione notificandolo alla società ormai cancellata. La Suprema Corte ha evidenziato come l’art. 2495, comma 2 c.c. preveda che «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»; in particolare il momento di estinzione di una società per azioni coincide – così come la sua costituzione – con l’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, producendo effetti non solo sul piano dei rapporti sostanziali ma anche su quello dei rapporti processuali. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la società perde la capacità di stare in giudizio che, anche in caso di mancata interruzione del processo, si trasferisce ai sensi dell’art. 110 c.p.c. ai soci. Nel caso particolare in cui l’estinzione non sia stata constatata nei modi di legge a causa della sopravvenuta pronuncia della sentenza, l’esigenza di stabilità del processo deve ritenersi limitata al grado di giudizio in cui l’evento è intervenuto poiché oggetto di pubblicità legale.