argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 dicembre 2020, depositata in data 12 gennaio 2021, n. 281, ha ribadito che il credito vantato dall’artigiano, per poter essere riconosciuto con la prelazione di cui all’art. 2751-bis n. 5) c.c., deve rispettare determinati requisiti, ulteriori rispetto all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, che non è un requisito sufficiente. In particolare, per avere il riconoscimento della prelazione, deve sussistere preminenza del lavoro personale dell’artigiano sul capitale, senza eccezioni se l’attività d’impresa è svolta in forma individuale; il creditore è tenuto a fornire prova di tale prevalenza e non è ammissibile, in mancanza – come nel caso in esame –, l’invocazione del carattere misto dell’attività, anche commerciale.