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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2020, depositata in data 7 maggio 2020, n. 8611, ha chiarito che, nell’ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della presenza di “particolari ragioni di urgenza” per l’abbreviazione – ai sensi dell’art. 15, comma 5, l.f. – del termine per la comparizione del debitore compete al Presidente del Tribunale o al Presidente di sezione designato. L’abbreviazione può essere disposta d’ufficio, data la natura del procedimento prefallimentare – non configurabile come un processo tra parti contrapposte – e tale facoltà può essere, ai sensi del comma 6 dell’art. 15 l.f., delegata al giudice relatore, incaricato dell’esame del ricorso per la dichiarazione di fallimento.