argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Torino, con Decreto del 28 agosto 2020, ha affermato che anche in fase preconcordataria è consentito al debitore di ottenere la sospensione dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.f. e, previa verifica della funzionalità dei contratti all’interno del piano concordatario in corso di predisposizione, è ammissibile anche lo scioglimento dei contratti medesimi.