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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, depositata il 12 giugno 2020, n. 11344, ha affermato che il provvedimento di risoluzione del concordato preventivo deve essere adottato, a differenza di quello di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare, con decreto e non con sentenza, stante i diversi effetti che ne derivano: alla risoluzione del concordato preventivo non segue, infatti, l’automatica dichiarazione di fallimento della società precedentemente in concordato. Pertanto, non può ritenersi nullo il provvedimento di risoluzione del concordato preventivo che reca la sola firma del presidente del collegio e non anche quella del giudice relatore, la cui necessità è esclusa dall’art. 135 c.p.c., che disciplina la forma e il contenuto del decreto.