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Articoli Correlati: azienda in crisi con continuità - art. 2112 c.c. - art. 47 legge 428/1990
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 febbraio 2020, depositata il 1° giugno 2020, n. 10414, ha affermato che, in caso di trasferimento di aziende per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della legge n. 675/1977 o sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con continuazione dell’attività, non può trovare applicazione il regime di cui all’art. 47, comma 4-bis della legge n. 428/1990, che deroga all’art. 2112 c.c. In particolare, l’accordo sindacale – concluso ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 – può esclusivamente prevedere modifiche delle condizioni di lavoro esistenti, mentre non può disporre limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro in essere. Infine, la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che – nel caso di specie – l’azione volta a far accertare nei confronti del cessionario la sussistenza del rapporto di lavoro non sconta il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183/2010.