argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: fallimento in consecuzione - art. 69 bis l.f. - d.lgs. 5/2006
La Corte di Appello di Bari, con Sentenza del 26 giugno 2020, n. 1285, depositata il 7 luglio 2020, ha escluso l’applicazione dell’art. 69 bis l.f., che prevede specifici termini di decadenza e di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, qualora il fallimento sia stato dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo aperta nel periodo di vigenza della normativa anteriore al d.lgs. 5/2006, introduttivo dell’articolo in parola. Stante il principio di consecuzione tra le procedure, nell’ipotesi di fallimento dichiarato – in consecuzione di un concordato preventivo – successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2006, il “periodo sospetto” deve essere determinato sulla base della normativa vigente al momento dell’apertura della procedura concordataria.