argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 dicembre 2019, n. 4506, depositata il 20 febbraio 2020, ha chiarito come, in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella presentata tempestivamente. Pertanto, nel caso in cui la domanda di insinuazione tardiva riguardi differenze retributive per mansioni superiori (rispetto a quelle evidenziate nella domanda tempestiva), riguardando crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR e così via), questa dovrà essere considerata ammissibile. Il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo, infatti, esclude che si possa, per il giudicato interno formato con la domanda tempestiva, proporre una nuova insinuazione per un credito (o una parte di esso) escluso dal novero del passivo, per frazionamento della domanda (c.d. parcellizzazione della domanda), tranne nel caso in cui tale nuova domanda riguardi crediti diversi per un diverso e superiore inquadramento contrattuale.