<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Facoltà di abbreviazione dei termini delegabile al giudice incaricato dell’esame del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2020, n. 8611, depositata in data 7 maggio 2020, rigettando il ricorso proposto da una società dichiarata fallita, ha affermato che l’abbreviazione dei termini per la comparizione del debitore per ragioni di urgenza può essere disposta dal presidente della sezione fallimentare, anche d’ufficio. La Suprema Corte chiarisce però che tale facoltà può essere delegata al giudice incaricato di esaminare il ricorso, come stabilito dall’art. 15, commi 3 e 5 l.f..