Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/04/2020 - Differibile l’adunanza dei creditori ai sensi dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Provvedimento del 2 aprile 2020, ha chiarito che l’art. 83 del d.l. n. 18/2020, che dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, debba ritenersi applicabile anche alle procedure concorsuali. Pertanto, può essere legittimamente differita l’udienza fissata per l’adunanza dei creditori, al fine di garantire a ciascun interessato, che ne sia legittimato, l’esercizio delle proprie facoltà di intervento, tra cui anche la presentazione di proposte concorrenti di concordato, che – ai sensi dell’art. 163, comma 5, l.f. – possono essere presentate non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. Del resto – conclude il Tribunale – in tema di concordato preventivo, il ritardato svolgimento dell’adunanza dei creditori non integra di per sé un grave pregiudizio, identificabile, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020, come un nocumento concreto, effettivo e non altrimenti rimediabile che tutte le parti del procedimento potrebbero subire a seguito del differimento dell’adunanza dei creditori.