argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 gennaio 2020, n. 11315, depositata il 3 aprile 2020, ha chiarito che il reato di bancarotta semplice documentale può ritenersi integrato, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, solo qualora i libri e le scritture contabili omessi o tenuti in maniera irregolare o incompleta rientrino tra quelli prescritti dalla legge. Di contro, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, l’illiceità della condotta è riconducibile a tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistere il reato di bancarotta semplice documentale per l’amministratore che non aveva tenuto i libri delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione e il libro cespiti.